Esecuzione sentenza e commissario ad acta per carta docente (TAR Campania n. 4874 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile avverso l’inadempienza dell’amministrazione all’obbligo di dare corretta e integrale esecuzione al giudicato, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertati tali presupposti, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà alla esecuzione della sentenza a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del relativo DPCM, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con emissione dei relativi buoni elettronici.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, verificata la documentazione versata in atti, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. In particolare, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
In ragione di tali accertamenti, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo esecutivo, provvedendo alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente.
contestualmente, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega, il quale, su istanza della parte ricorrente, avrebbe dato corso all’esecuzione della sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
La pronuncia ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e alla rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, determinando altresì il compenso spettante al commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico.
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Nota della Redazione
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