Inammissibile per difetto di contestazione la censura sulla prova del furto nell’assicurazione contro i danni (Cass. civ. Sez. 3 n. 22303 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo è il verificarsi di un sinistro in dipendenza di un rischio assicurato; grava, pertanto, sull’assicurato che agisce in giudizio l’onere di provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi nella polizza. L’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico, sussiste solo per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ignoti, come nel caso dell’evento furto per la compagnia assicuratrice. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, violando l’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non riproduca gli atti difensivi della controparte e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società, utilizzatrice di un’autovettura in virtù di un contratto di leasing, agiva in giudizio contro la compagnia assicuratrice per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza, a seguito del furto del veicolo. L’assicurata sosteneva di essersi surrogata nei diritti della società concedente dopo aver corrisposto i canoni residui e il prezzo di riscatto. La compagnia assicuratrice resisteva, contestando la prova del furto e deducendo l’aggravamento del rischio per non aver l’assicurata comunicato lo smarrimento di una chiave del veicolo, circostanza che, se conosciuta, avrebbe legittimato il rifiuto di rinnovo della polizza.
La domanda era rigettata in entrambi i gradi di merito. La Corte d’appello riteneva mancante la prova dell’evento furto per la genericità della denuncia e non spettante l’indennizzo per l’aggravamento del rischio derivante dallo smarrimento della chiave. La società utilizzatrice proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato in via preliminare il secondo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice di merito avrebbe pronunciato sulla mancata prova del furto senza che la compagnia avesse mai sollevato tale eccezione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per una duplice ragione.
In primo luogo, la censura non si correlava alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva espressamente affermato che la contestazione sull’accadimento del furto era stata sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado e riproposta in appello: statuizione non censurata dal ricorrente. In secondo luogo, per carente esposizione del fatto processuale, il ricorso non riproduceva il contenuto essenziale degli atti difensivi della compagnia, come richiesto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., precludendo il vaglio sulla sussistenza del vizio dedotto.
La Corte ha poi precisato, per dovere nomofilattico, che il motivo era comunque manifestamente infondato. L’onere di contestazione si applica solo ai fatti noti alla parte, non a quelli ignoti: per la compagnia l’evento furto era circostanza ignota. Inoltre, nell’assicurazione contro i danni, grava sull’assicurato l’onere di provare che il sinistro rientri nei rischi coperti dalla polizza, gravando su di lui la prova del fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.
Dichiarato inammissibile il secondo motivo, gli altri motivi, concernenti l’aggravamento del rischio e la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ., sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, non potendo in ogni caso condurre alla cassazione della sentenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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