Dimissioni per giusta causa senza NASpI salvo prova contraria (Arbitro Assicurativo n. 575 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle polizze danni a copertura del rischio di perdita di impiego le clausole che escludono l’indennizzo in caso di dimissioni costituiscono delimitazione del rischio e non mere limitazioni di responsabilità. L’assicurato deve provare che l’evento rientra tra i rischi inclusi; l’assicuratore deve provare il fatto impeditivo, cioè la sussistenza dei presupposti fattuali della clausola di esclusione. Ove la clausola preveda circostanze idonee a disattivarla, esse integrano un tema di prova contraria a carico del ricorrente. La mera allegazione di dimissioni per giusta causa, priva di illustrazione dei presupposti, non vale a superare l’esclusione né ad assimilare le dimissioni al licenziamento. Il previo reclamo è validamente integrato da qualsiasi dichiarazione scritta di insoddisfazione del cliente relativa al contratto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva aderito a due polizze emesse dall’impresa resistente contro il rischio di perdita d’impiego, a copertura di altrettanti prestiti personali, attivate nel 2020 e nel 2024 e riconducibili a polizze collettive facoltative stipulate da un intermediario bancario. All’atto dell’adesione aveva dichiarato di avere ricevuto e accettato la documentazione precontrattuale e contrattuale.

Dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, segnalata nel mese di ottobre 2025 come conseguenza di dimissioni per giusta causa, l’impresa aveva aperto due pratiche di sinistro e negato la corresponsione dell’indennizzo, invocando la causa di esclusione delle dimissioni. Il ricorrente ha chiesto che l’assicurazione copra il massimale e le rate, sostenendo la scarsa chiarezza delle clausole e rivendicando l’assimilazione delle dimissioni per giusta causa al licenziamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di preventivo reclamo, sollevata dall’impresa. Richiamato l’art. 8, comma 1, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 e la nozione di reclamo contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. i), del medesimo Decreto, ritiene che la comunicazione del 13 ottobre 2025, allegata dalla stessa resistente, integri una inequivocabile manifestazione di insoddisfazione per l’operato dell’impresa. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Collegio rileva una differenza tra le due condizioni di assicurazione. L’art. 8 delle CGA della prima polizza esclude tout court la copertura in caso di perdita di impiego dovuta a dimissioni. La medesima clausola della seconda polizza pone invece un’eccezione: la copertura resta operativa per le dimissioni del lavoratore dipendente privato conseguenti al mancato pagamento di almeno quattro mensilità di stipendio, oppure di tre mensilità congiuntamente al TFR, alla tredicesima o alla quattordicesima.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi, richiamando Cass. civ., sez. III, ord. n. 1469 del 2025 e Cass. civ., sez. III, ord. n. 31251 del 2023. L’assicurato prova il fatto costitutivo della pretesa; l’assicuratore prova il fatto impeditivo costituito dall’operare della clausola di delimitazione. Nel caso concreto l’impresa ha assolto al proprio onere mediante i DIP e le CGA di entrambe le polizze e attraverso le stesse dichiarazioni del ricorrente in ordine alle dimissioni volontarie.

Spettava dunque al ricorrente provare i fatti idonei a confutare l’eccezione, secondo l’orientamento richiamato anche in Cass. civ., sez. III, ord. n. 1558 del 2018. Con riferimento alla seconda polizza, il tema di prova riguardava il mancato pagamento delle mensilità o degli altri emolumenti indicati dalla clausola. Il Collegio osserva che il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. prodotto in atti richiama la mancata corresponsione di permessi, tredicesime, indennità ex festività, permessi retribuiti e TFR, ma non anche di mensilità di stipendio.

Il richiamo alla giusta causa delle dimissioni resta, per il Collegio, insistito ma non concludente, perché non esplicitato né illustrato nei suoi presupposti. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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