Ottemperanza al giudicato non obbliga al rilascio del titolo edilizio (Cons. Stato n. 6293 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo impone al Comune di prendere atto della valutazione del Consorzio sulla conformità dell’intervento alle N.T.A., ma non determina un vincolo conformativo che obblighi in via immediata e diretta al rilascio del permesso di costruire. Il diniego fondato su un profilo estraneo al perimetro del giudicato, quale l’incompatibilità con il piano stralcio per l’assetto idrogeologico, non è nullo per violazione o elusione del giudicato. Il Comune conserva dunque il potere di provvedere in ordine agli aspetti non coperti dalla pronuncia. Il ricorso per ottemperanza è respinto quando la pubblica amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso adottato entro un ambito non vincolato.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato nel 2015 istanza di permesso di costruire per un opificio, poi modificato in un fabbricato a destinazione commerciale-artigianale. Il Comune aveva negato il titolo; il T.a.r. Lazio – Latina n. 320 del 2021 aveva ritenuto formato il silenzio assenso e dichiarato inefficace il diniego, riconoscendo l’obbligo del Comune di rilasciare il titolo.

Con la sentenza n. 2059 del 2022, la Sezione Quarta accoglieva il motivo di appello del Comune sulla formazione del silenzio assenso, affermando che spetta al Consorzio verificare la conformità dell’intervento alle N.T.A. e che il Comune deve prendere atto del nulla osta, verificando la mera legittimità formale della documentazione. Diffidato senza esito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo termine, commissario ad acta e penalità di mora. Nelle more il Comune ha comunicato i motivi ostativi e adottato il diniego per incompatibilità con il piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. La domanda di nullità dei provvedimenti sopravvenuti impedisce di dichiarare l’improcedibilità e consente di prescindere dalle ulteriori eccezioni preliminari del Comune.

Il punto centrale è la portata del vincolo conformativo. Dalla motivazione della sentenza n. 2059 del 2022 non è desumibile un obbligo immediato e diretto di rilascio del titolo. La Sezione aveva escluso il silenzio assenso e si era limitata ad affermare che il Comune doveva prendere atto della valutazione del Consorzio con esclusivo riguardo alla conformità dell’intervento alle N.T.A., senza ulteriori precisazioni.

Ne consegue che il giudicato preclude al Comune le sole valutazioni di carattere edilizio e urbanistico, ma non impone il rilascio del permesso. Il diniego impugnato si fonda su un profilo estraneo a tale perimetro: non la conformità alle N.T.A., bensì l’incompatibilità con il piano stralcio per l’assetto idrogeologico-rischio idraulico dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale, aspetto non considerato dalla pronuncia di ottemperanza.

Il provvedimento espresso non è quindi nullo per violazione o elusione del giudicato; il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dell’intervenuto diniego nel corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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