Sanzione per inottemperanza alla demolizione non trasmissibile agli eredi non destinatari dell’ordine (TAR Puglia n. 1514 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura personale e afflittiva: essa colpisce l’illecito omissivo di chi, destinatario dell’ingiunzione, non vi abbia adempiuto. Ne consegue che la sanzione non si trasmette agli eredi del destinatario qualora costoro non siano stati a loro volta raggiunti dall’ordine demolitorio e non siano stati posti in condizione di adempiere. Il proprietario che sia stato diretto destinatario dell’ingiunzione, divenuta definitiva e non impugnata, resta invece tenuto alla sanzione per la mancata esecuzione, senza che rilevi il tempo trascorso, avendo l’illecito carattere permanente.
Il Fatto
Il Comune di Taurisano, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 70 del 27.08.2019, ha ingiunto con ordinanza n. 176 del 15.12.2023 il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro a carico della proprietaria di una quota dei terreni e degli eredi del comproprietario, originario destinatario dell’ordine demolitorio.
I destinatari hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Puglia, deducendo di non essere responsabili dell’abuso, l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi, il difetto di motivazione e l’insussistenza dell’interesse pubblico per il tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue la posizione della proprietaria superstite da quella degli eredi. Quanto alla prima, essa era diretta destinataria dell’ingiunzione demolitoria, non impugnata a suo tempo, e non ha dimostrato di aver intrapreso iniziative idonee al ripristino. Il giudice richiama il principio secondo cui Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 2424 del 2025 e Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 204 del 2025 confermano la permanenza dell’obbligo sanzionatorio in capo al soggetto attinto da un ordine pienamente efficace ed esecutivo.
Sul decorso del tempo la sentenza osserva che l’illecito sanzionato consiste nell’inottemperanza all’ordine di demolizione e ha carattere permanente, persistendo fino alla riduzione in pristino. Il richiamo è a Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 2297 del 2022.
Quanto agli eredi, il Tribunale rileva che nei loro confronti non risulta mai notificata l’ordinanza di demolizione: essi, non essendo stati posti nelle condizioni di adempiere, non possono essere ritenuti responsabili a titolo personale dell’omessa esecuzione. La sanzione ha natura personale e non costituisce la provvista per la demolizione in danno, ma il fondamento nell’illecito omissivo propter rem costituito dall’inottemperanza.
Il Collegio aderisce all’orientamento favorevole all’intrasmissibilità, con effetto assorbente sulle altre censure, richiamando Tar Palermo, Sez. IV, n. 2416 del 2024 e Tar Sicilia Palermo, Sez. IV, n. 840 del 2025. Ne segue il rigetto del ricorso per la proprietaria e l’annullamento dell’atto nella parte relativa agli eredi, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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