Valutazioni paesaggistiche della conferenza di servizi e sindacato del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 11 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio affidato alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica costituisce il risultato dell’applicazione di cognizioni tecnico-specialistiche connotate da ampio margine di opinabilità e si distingue dalle scelte di discrezionalità amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni tecniche non investe il merito, ma si limita alla verifica della logicità, coerenza e completezza della valutazione e della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto. Il giudice non può sostituire alla valutazione dell’amministrazione competente, che si mantenga nei confini dell’ambito di opinabilità proprio della regola tecnica, una propria diversa valutazione, altrettanto opinabile. La verifica circa l’osservanza delle prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici ad opera della pianificazione attuativa spetta in via esclusiva alla conferenza di servizi, senza che rilevi l’eventuale parere difforme della commissione comunale per il paesaggio.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune di Impruneta un progetto di piano attuativo per un insediamento a prevalente destinazione residenziale nel comparto “TRr02 – Pozzolatico”, ricadente in area paesaggisticamente vincolata. Il progetto è stato sottoposto alla conferenza di servizi tra Regione Toscana, Soprintendenza, Città Metropolitana e Comune, convocata ai sensi dell’art. 23, comma 3, della Disciplina del P.I.T.. Nella seduta del 29 febbraio 2016 la conferenza concluse per l’incompatibilità dell’intervento con la disciplina di vincolo dei dd.mm. n. 254/1955, n. 136/1961 e n. 182/1967, invitando l’interessato a una diversa soluzione progettuale.

Presentato un nuovo progetto, il Consiglio comunale ha adottato il piano e lo ha trasmesso alla conferenza, che nella seduta del 15 settembre 2017 ha confermato il giudizio di incompatibilità. Con deliberazione consiliare n. 84 del 21 settembre 2017 il Comune ha dichiarato concluso il procedimento. Il ricorrente ha impugnato la delibera e il parere presupposto; deceduto il ricorrente, gli eredi hanno proseguito la lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità fondata sulla sopravvenuta variante al piano strutturale. I ricorrenti hanno manifestato l’interesse a ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza onere di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla in seno al giudizio di impugnazione, secondo Cons. Stato, A.P., 13 luglio 2022, n. 8.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il perimetro del sindacato sulle valutazioni tecniche richiamando Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836 e la giurisprudenza conforme. La valutazione paesaggistica è sindacabile sotto i profili della logicità, coerenza e completezza, ma resta fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche: il giudice non può sovrapporre una propria valutazione, altrettanto opinabile, a quella dell’amministrazione.

Passando all’esame del parere del 2017, il Tribunale esclude che la presa d’atto delle modifiche progettuali – impianto planimetrico “più aperto del precedente” – contenga un apprezzamento favorevole. Si tratta di constatazione di un dato oggettivo, non del riconoscimento del corretto recepimento delle indicazioni della conferenza. Le criticità già emerse nel 2016 non risultano sanate: il nuovo progetto ha semmai accentuato la predominanza visiva degli insediamenti rispetto al nucleo storico della pieve, come confermano i fotoinserimenti della relazione paesaggistica.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra l’attestata migliore visibilità e le conclusioni contrarie, il Collegio ritiene che la prevalenza del dato negativo rifletta una scelta conservativa di piena tutela, non irragionevole. Il giudizio di incompatibilità risulta aderente alle prescrizioni delle schede di vincolo (punti 3.c.3 e 4.c.1 della scheda sul d.m. n. 254/1955, 3.c.4 e 4.c.1 della scheda sul d.m. n. 136/1961, 4.c.1 della scheda sul d.m. n. 182/1967). L’impugnazione si risolve in un inammissibile tentativo di sostituire il giudizio dei ricorrenti a quello della conferenza.

La censura di disparità di trattamento rispetto al piano “TRm08” è infine respinta: la comune sottoposizione alla conferenza non comprova l’identità delle situazioni di fatto, esclusa dal diverso contenuto dei piani e dalle diverse aree interessate, secondo Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2023, n. 9629. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese nei rapporti con Regione e Comune e compensazione verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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