Art. 1383.
Divieto di cumulo
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1383.
Divieto di cumulo
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
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