Art. 521.
Retroattivita' della rinunzia
Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Libro II — Delle successioni