Accesso ai dati bancari del de cuius anche per il chiamato rinunciante (ABF Collegio di Bologna n. 4904 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai dati personali del defunto, previsto dall’art. 2-terdecies del Codice Privacy, può essere esercitato iure proprio da chi vanti un interesse proprio o ragioni familiari meritevoli di protezione, a prescindere dalla qualità di erede o di chiamato all’eredità. Il figlio che abbia rinunciato all’eredità ex art. 521 c.c. non perde tale legittimazione, poiché l’accesso non presuppone un diritto soggettivo successorio. La banca non può opporre il richiamo a un provvedimento del Garante reso su fattispecie peculiare, quale l’ostensione dei dati dei beneficiari di polizze vita. Il diritto fondamentale alla protezione dei dati non tollera limitazioni temporali non espressamente previste dalla normativa.

Il Fatto

La ricorrente, figlia del defunto, chiede alla banca la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente del padre per i dieci anni antecedenti al decesso. La richiesta riguarda gli estratti conto e altra documentazione bancaria. La ricorrente aveva rinunciato all’eredità e, non avendo ricevuto riscontro al reclamo, si rivolge all’Arbitro deducendo l’art. 2-terdecies del Codice Privacy a fondamento di un interesse proprio.

L’intermediario resiste su più fronti: l’erronea indicazione della filiale nel reclamo, l’assenza della qualità di erede in capo alla ricorrente, il carattere solo eventuale e futuro dell’azione giudiziale prospettata e il rischio di ledere i dati di terzi, tra cui la seconda moglie del defunto. Lamenta inoltre un ampliamento del petitum in sede di repliche e un errato riferimento temporale ai dieci anni antecedenti al decesso anziché all’istanza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le obiezioni di carattere formale. L’errata indicazione della filiale non costituisce valido motivo di rifiuto, richiamando il principio della Cassazione secondo cui è sufficiente che l’interessato fornisca gli elementi minimi per individuare i documenti, quali il titolare del rapporto, il tipo di rapporto e il periodo di riferimento (Cass. civ. n. 11004 del 2006 e Cass. ord. n. 21472 del 2017). Analogamente, il petitum non risulta ampliato, essendo descritto in modo sostanzialmente analogo nel ricorso e nelle repliche.

Nel merito, la questione riguarda la legittimazione del chiamato rinunciatario. È pacifico che la ricorrente non sia erede, non operando quindi l’art. 119 TUB, che attribuisce il diritto alla documentazione al cliente e a chi gli succeda a qualunque titolo. Il Collegio richiama l’interpretazione estensiva data al concetto di aspettativa qualificata iure hereditario dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 15404/2021), ma precisa che essa non si estende a chi ha rinunciato all’eredità, secondo la propria precedente decisione n. 6596/2025.

Il fondamento della pretesa va dunque ricercato altrove. L’art. 2-terdecies, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 consente l’esercizio dei diritti riferiti ai dati del defunto a chi ha un interesse proprio o agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione, richiamando il diritto di accesso dell’art. 15 GDPR. La ricorrente intende conoscere la destinazione del patrimonio paterno, sia per valutare la propria posizione ereditaria sia per verificare le pretese economiche della seconda moglie del defunto. Tali ragioni rientrano nella nozione normativa: la rinunciante potrebbe revocare la rinuncia nei limiti dell’art. 525 c.c. e potrebbe doversi difendere da un’azione di riduzione da parte della legittimaria.

Il Collegio richiama sul punto il Tribunale di Bari, sentenza n. 731 dell’11.07.2024, che riconosce al discendente del defunto il pieno titolo all’accesso a prescindere dalla posizione successoria rivestita. Quanto al provvedimento del Garante del 26.10.2023 invocato dall’intermediario, il Collegio ne rileva l’estraneità: esso concerne i dati dei beneficiari di polizze vita, ipotesi non integrata nel caso in esame.

Né risultano pertinenti le Linee Guida n. 1/2024 dell’EDPB, rivolte ai titolari del trattamento e non alla posizione dell’interessato che agisce iure proprio. Infine, la pretesa limitazione temporale dei dieci anni dall’istanza è respinta: il diritto alla protezione dei dati, tutelato dall’art. 8 della Carta europea, non ammette limitazioni temporali non espressamente previste. Il ricorso è dunque accolto, con accertamento del diritto all’ostensione e condanna dell’intermediario al contributo di Euro 200,00 a favore della Banca d’Italia e di Euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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