Rinuncia all’eredità e responsabilità per debiti tributari del de cuius (Cass. civ. Sez. V n. 8810 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’eredità, per l’effetto retroattivo di cui all’art. 521 cod. civ., esclude che il chiamato risponda dei debiti tributari del defunto, pur se la rinuncia intervenga dopo la notificazione di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione. La responsabilità per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, grava su chi, accettando, assume la qualità di erede, non sul semplice chiamato. Se l’Amministrazione intende far valere l’accettazione tacita dell’eredità, incompatibile con la rinuncia, deve fornirne la prova. Nel giudizio tributario di legittimità, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra error in procedendo deducibile ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non come vizio di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, a fronte di un avviso di accertamento divenuto definitivo per omesso pagamento di imposte dirette e IVA, iscriveva a ruolo il debito del de cuius. Dopo il decesso di questi, l’Ufficio estendeva l’iscrizione al figlio, in qualità di erede e coobbligato solidale con la sorella, e la concessionaria notificava la cartella di pagamento.
Il contribuente impugnava la cartella e il ruolo dinanzi alla C.t.p., che accoglieva il ricorso. La C.t.r., con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva che i giudici di seconde cure hanno fondato la decisione sul presupposto che il contribuente, chiamato a rispondere del debito fiscale come coobbligato, avesse rinunciato all’eredità. La rinuncia, non impugnata né dichiarata nulla sul piano civile, è pienamente valida in ambito fiscale e non può essere superata con meri ragionamenti presuntivi.
Per l’effetto retroattivo di cui all’art. 521 cod. civ., la rinuncia rende il chiamato non responsabile del debito tributario del defunto. La responsabilità per i debiti ereditari grava infatti su chi assume la qualità di erede, non sul semplice chiamato. Se l’Amministrazione vuole far valere l’accettazione tacita, deve provarla, come affermato da Cass., n. 24317 del 2020.
Nel caso concreto, gli atti dispositivi invocati dall’Ufficio risalgono a tre anni prima dell’apertura della successione e sono perciò inidonei a privare di valore la rinuncia. La pronuncia impugnata, inoltre, non è viziata dall’error in procedendo lamentato, avendo la C.t.r. esaminato le eccezioni sollevate.
Il terzo motivo è fondato parzialmente. La C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla legittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata nei confronti del de cuius. L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va dedotta come error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non come violazione di norma sostanziale o vizio di motivazione.
La mancata disamina di tale domanda non è priva di effetti sulla riscossione: ove fosse confermata la legittimità del ruolo in capo al de cuius, in caso di buon esito dell’azione revocatoria il creditore erariale potrebbe promuovere le azioni esecutive o conservative ex art. 2902 cod. civ. sui beni oggetto dell’atto impugnato.
È invece disattesa la richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., che presuppone una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non meramente logico, come confermato da Cass. n. 12999 del 2019. Da qui l’accoglimento del terzo motivo, il rigetto dei primi due e l’assorbimento del quarto e quinto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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