Sanzione annullata e restituzione: legittimato passivo è il concessionario della riscossione (TAR Lombardia n. 377 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Annullato dal giudice amministrativo il provvedimento sanzionatorio di un’Autorità amministrativa indipendente, il rapporto restitutorio delle somme nelle more iscritte a ruolo non fa capo all’Autorità, ma al concessionario incaricato della riscossione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999. L’Autorità, pur legittimata passiva nel giudizio di ottemperanza, non è sotto il profilo sostanziale titolare del rapporto controverso e non può essere destinataria del comando giurisdizionale di restituzione. Il ricorrente può esperire l’ottemperanza, nel rispetto del termine prescrizionale, nei confronti del concessionario o dell’amministrazione effettivamente beneficiaria delle somme, anche se non parti del giudizio di merito, ai sensi degli artt. 112, comma 1, e 114, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato in alcuni Comuni della Provincia di Caserta, era destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Autorità di regolazione per violazioni della disciplina tariffaria, per complessivi euro 257.000,00. La somma, non corrisposta nei termini, veniva iscritta a ruolo e affidata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che procedeva alla riscossione coattiva di parte dell’importo; la società versava comunque euro 225.000,00 a beneficio del Ministero competente.

Con sentenza n. 1092/2024 la Sezione annullava la deliberazione sanzionatoria. Passata in giudicato la decisione, la società chiedeva all’Autorità la restituzione delle somme corrisposte e, rimasta senza esito, proponeva ricorso per ottemperanza. L’Autorità eccepiva la carenza di legittimazione passiva, avendo comunicato il discarico dell’intero importo e sollecitato l’Agenzia alla restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e individua il nodo nella titolarità del rapporto restitutorio. Poiché l’Autorità si era avvalsa della riscossione coattiva secondo la disciplina del d.lgs. n. 112/1999, la restituzione delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite spetta al concessionario incaricato, secondo il meccanismo dell’art. 26, comma 1, che pone in capo all’ente creditore il solo onere di impartire l’incarico di rimborso.

La regola vale anche quando l’indebito deriva dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza in materia di restituzione di somme versate in forza di provvedimenti di Autorità indipendenti poi annullati, che esclude in genere la competenza dell’Autorità a disporre la restituzione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5331/2015).

Nel caso concreto l’Autorità ha comunque attivato il percorso previsto dalla norma, chiedendo all’Agenzia il rimborso delle somme indebitamente versate con note del 20.12.2024 e del 13.01.2025, senza che risulti allo stato alcuna attestazione dell’avvenuta restituzione. Da qui la conclusione: l’Autorità è legittimata passiva nel giudizio, ma non è titolare del rapporto sostanziale e non può essere destinataria del comando giurisdizionale.

Il Collegio indica anche la via praticabile: l’azione restitutoria ha natura adempitiva, interviene in fase di esecuzione del giudicato ed è volta a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza. Può quindi essere esperita, nel rispetto del termine prescrizionale, nei confronti del concessionario della riscossione o dell’amministrazione effettivamente beneficiaria, anche ove non siano state parti del giudizio di merito. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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