Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso spese istruttoria e commissioni intermediazione (ABF Collegio di Palermo n. 3918 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore che estingue anticipatamente il rapporto ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese le voci up front. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in quanto remunerano attività preliminari alla conclusione del contratto, vanno restituite in proporzione alla vita residua del finanziamento. In mancanza di una clausola pattizia basata su un criterio di proporzionalità, la riduzione dei costi istantanei è determinata dal Collegio in via integrativa secondo equità, applicando la curva degli interessi. Restano ferme le commissioni di estinzione anticipata applicate in conformità all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. e non contestate nel criterio di calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento, uno mediante cessione del quinto dello stipendio e l’altro mediante delegazione di pagamento, entrambi estinti anticipatamente. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione complessiva di € 2.045,36 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, commissione di estinzione anticipata, oltre a quote insolute, interessi e spese legali.
L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa del rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia sull’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha eccepito la non applicabilità della direttiva ai finanziamenti verso cessione del quinto, la non rimborsabilità delle voci richieste e, in via transattiva, aveva offerto una somma inferiore. Si è opposto anche al rimborso delle spese di assistenza tecnica.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che lo ha sollevato; nessun analogo obbligo grava su altro organo, giurisdizionale o extragiudiziario. Le Disposizioni ABF ammettono la sospensione solo in ipotesi specifiche, tra le quali non rientra la fattispecie, e non ricorre litispendenza per difetto di comunanza di parti.
Passando al merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, ha modificato l’art. 125-sexies T.U.B.: per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 spetta il rimborso proporzionale alla vita residua di interessi e costi del credito, escluse le imposte; per quelli anteriori continuavano ad applicarsi le norme vigenti alla sottoscrizione.
La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima la norma limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», chiarendo che l’interpretazione conforme a Lexitor non era contra legem ed era anzi doverosa. Il Collegio ha quindi richiamato il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo secondo equità per i costi istantanei in mancanza di clausola proporzionale. Tali principi restano fermi anche dopo l’art. 27 del D.L. n. 104/2023.
Nel caso concreto, le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione hanno natura up front, perché le relative clausole elencano solo attività preliminari alla conclusione del contratto. Il rimborso è stato quindi calcolato secondo la curva degli interessi, con un risultato inferiore alla somma richiesta. Il Collegio ha invece escluso il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, applicate in conformità all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. senza contestazione sul criterio. Ha inoltre respinto la domanda di ripetizione delle quote non godute, sfornita di prova per mancata produzione delle buste paga, e quella delle spese di assistenza legale, non ricorrendo le ipotesi della decisione n. 4580 del 12.05.2025 del Collegio di Coordinamento.
Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario alla restituzione di € 1.004,23 oltre interessi legali dalla data del reclamo, al pagamento del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.