Truffa trading online con bonifici disposti dal cliente esclude rimborso bancario (ABF Collegio di Palermo n. 2220 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal cliente, con l’inserimento dei codici di autenticazione richiesti, sono autorizzate e non rientrano nella disciplina delle transazioni non autorizzate, anche quando il consenso sia stato carpito mediante raggiro. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento resta circoscritta alla corretta esecuzione dell’ordine, non essendo configurabile un obbligo generale di vigilanza sull’opportunità economica delle disposizioni del cliente. L’assenza di indicatori di anomalia tipizzati dal D.M. n. 112/2007 esclude l’obbligo di attivazione delle procedure antifrode e di misure cautelative.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all’intermediario, ha adito il Collegio esponendo di essere stato indotto con l’inganno a effettuare otto bonifici, per un importo complessivo di € 115.156,00, su una piattaforma di trading online. Secondo la ricostruzione, tra maggio e luglio 2025 alcuni sedicenti broker, contattati tramite un gruppo di messaggistica, lo avrebbero convinto a investire i propri risparmi in operazioni di compravendita di titoli azionari.
Il ricorrente ha imputato all’intermediario di non aver vigilato sull’operatività anomala del conto, di non aver impedito la fuoriuscita di ingenti capitali e di non averlo informato dei rischi. L’intermediario ha contestato la ricostruzione, eccependo che le disposizioni erano state eseguite personalmente dal cliente e richiamando il carattere irrevocabile dell’ordine di pagamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto accertato che le operazioni furono eseguite e autorizzate direttamente dal ricorrente, sebbene per effetto del raggiro subito. Da qui la conseguenza giuridica centrale: la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, attuativa della direttiva 2015/2366/UE (PSD2) a tutela delle operazioni eseguite tramite strumenti di pagamento a distanza, non trova applicazione.
Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF, secondo cui le operazioni eseguite dal cliente non possono essere considerate non autorizzate. Viene citato il precedente del medesimo Collegio n. 2787/24 — con i richiami a ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021 — ove si è ritenuto che il cliente, seguendo le istruzioni del truffatore, abbia prestato il proprio consenso all’esecuzione mediante corretta autenticazione, con conseguente estraneità della fattispecie alle transazioni non autorizzate.
La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, osserva il Collegio, si limita alla corretta esecuzione dell’ordine ricevuto; per l’eventuale inadempimento risponde il beneficiario del pagamento. I sistemi operativi dell’intermediario, inoltre, garantiscono uno standard di sicurezza conforme alla normativa vigente.
Quanto alla mancata attivazione delle procedure antifrode, invocata dal ricorrente in repliche, il Collegio la ritiene infondata. Le operazioni non configurano alcuna delle fattispecie tipizzate come indici di anomalia dal D.M. n. 112/2007 e non avrebbero legittimato alcuna azione cautelativa: i bonifici risultano disposti in date diverse nell’arco di due mesi e dall’estratto conto emerge la periodicità di accrediti da bonifici esteri connessi all’attività lavorativa del ricorrente.
In assenza di elementi di responsabilità attribuibili all’intermediario, il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, escludendo sia il rimborso delle somme sia l’addebito della mancata attivazione dei presidi antifrode.
Nota della Redazione
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