Collaudo opere pubbliche e consegna anticipata non esonerano l’esecutore dai vizi originari (Cons. Stato n. 4692 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consegna anticipata delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 230 d.P.R. n. 207/2010, non incide sul giudizio definitivo sul lavoro né sulle responsabilità dell’esecutore per i vizi originari dei manufatti, e non lo esonera dall’obbligo di manutenzione convenzionalmente assunto. Il collaudo che riscontri difetti tali da rendere il lavoro inaccettabile integra la fattispecie dell’art. 227 d.P.R. n. 207/2010, con legittima esclusione delle opere dalla collaudabilità. Il termine per l’esecuzione del collaudo decorre dall’attestazione formale dell’ultimazione dei lavori, documentata dal certificato del direttore dei lavori, non dalla materiale ultimazione. La domanda di ripetizione d’indebito delle spese di manutenzione sostenute oltre il biennio convenzionale non trae titolo dalla convenzione urbanistica e resta estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società appellante aveva eseguito, in forza di convenzione urbanistica con Roma Capitale, opere destinate alla fruizione pubblica: aree verdi, passerelle pedonali, impianti di elevazione e impianto di illuminazione. Impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale che approvava il collaudo del primo stralcio funzionale, nella parte in cui escludeva dal collaudo tali opere e prescriveva il ripristino di situazioni di ammaloramento, oltre a documentare e certificare l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da eccessiva durata delle operazioni di collaudo e, in via subordinata, la restituzione delle spese di manutenzione sostenute dopo il biennio.

Il TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 7027/2023 respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria e dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda restitutoria. La società proponeva appello; il Comune si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 227 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le carenze rilevate dalla Commissione di collaudo, dettagliatamente esposte nel verbale di sopralluogo, giustificano la valutazione di non collaudabilità delle opere, considerate talmente gravi da qualificare il lavoro consegnato come inaccettabile. La conclusione trova riscontro nella relazione del Dipartimento competente del 21 febbraio 2023.

Sull’obbligo di manutenzione, il Consiglio di Stato conferma la sussunzione della fattispecie nell’art. 230 d.P.R. n. 207/2010: la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro né sulle responsabilità dell’esecutore. La consegna anticipata non esonera quindi l’appellante dai vizi originari dei manufatti, e l’obbligo manutentivo delle aree verdi trova ulteriore riscontro nell’art. 13 della convenzione.

Quanto alle passerelle e agli elevatori, il verbale di consegna anticipata non attesta la conformità delle opere ai progetti e la loro funzionalità, non essendo redatto ai sensi dell’art. 230 d.P.R. n. 207/2010. Le carenze riconducibili all’imperfetta realizzazione restano a carico della società, mentre la prospettazione di difetti manutentivi dell’Amministrazione è generica e non provata. Il certificato di collaudo del 30 maggio 2014 documenta l’inagibilità degli impianti di elevazione e gli interventi necessari sulle passerelle e sulle pavimentazioni.

Sull’impianto di illuminazione, la Commissione ha condivisibilmente rilevato di non aver potuto accertare l’eliminazione dei difetti in assenza della certificazione del direttore dei lavori; l’impegno futuro dell’appellante non vale a esonerarla dai vizi esistenti.

Il termine per il collaudo decorre dall’attestazione formale dell’ultimazione, coerente con l’art. 217, comma 1, lettera g), d.P.R. n. 207/2010, e non dalla materiale ultimazione dei lavori. La domanda di restituzione delle spese sostenute oltre il biennio configura azione di ripetizione d’indebito che non trae fondamento dal titolo convenzionale: ne resta esclusa la devoluzione alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a2), c.p.a. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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