Variante urbanistica tra procedimento semplificato e ordinario sul cambio di destinazione (Cons. Stato n. 4690 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica di un programma urbanistico già approvato che comporti il mutamento della destinazione d’uso di un comparto eccedente il limite del 10 per cento riferito alla singola funzione prevista non integra l’ipotesi di variante semplificata ex art. 1-bis, comma 2, lett. d), l.r. Lazio n. 36/1987, ma esige il procedimento ordinario. Il parametro normativo è la funzione prevista dal programma, non la superficie o la volumetria complessiva del comparto. È irrilevante che gli standard pubblici restino superiori ai minimi obbligatori: la norma non distingue tra standard obbligatori e sovradimensionati, e la scelta di potenziarli è espressione di discrezionalità. L’inserimento di nuove opere pubbliche e la riallocazione delle aree da cedere costituiscono ulteriori indici di modifica sostanziale. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è illegittima quando la nuova istanza non manifesti acquiescenza e permanga l’interesse alla qualificazione del procedimento.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’esecuzione del programma urbanistico della nuova Fiera di Roma, definito da un accordo di programma e da una convenzione urbanistica. Dopo rinvenimenti archeologici e l’imposizione di fasce di rispetto, la società attuatrice predispone una variante semplificata ai sensi dell’art. 1-bis l.r. n. 36/1987. A fronte dell’inerzia comunale ottiene prima una sentenza che condanna l’amministrazione a provvedere, poi un preavviso di diniego e infine la determinazione dirigenziale negativa.

Il TAR Lazio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la società abbia presentato una nuova istanza sostitutiva. Le società propongono appello, lamentando il diniego di giustizia e la mancata disamina del merito, con riproposizione dei motivi di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo. La domanda di rinvio aveva escluso espressamente l’acquiescenza verso il provvedimento impugnato e le società non avevano dichiarato di non avere più interesse. Il contenzioso non riguarda l’assentibilità nel merito della variante, ma la natura del procedimento da seguire, rispetto al quale permane l’interesse. La differenza tra procedimento ordinario e semplificato non è marginale, poiché quest’ultimo si esaurisce in sede comunale.

Nel merito, la Corte esamina l’art. 1-bis, comma 2, lett. d), l.r. n. 36/1987 e rileva che il comparto fieristico viene ridimensionato e suddiviso, con una porzione destinata a uso direzionale-ricettivo. La SUL del comparto originario si riduce, mentre il sub-comparto ha una SUL propria: il mutamento supera il 10 per cento rispetto alla funzione “insediamento fieristico”. La norma, osserva la Corte, contempla le “funzioni previste” e non la volumetria complessiva, come invece sostenuto dalle appellanti.

Non giova il richiamo all’art. 6, ultimo comma, della convenzione, che è solo ricognitivo degli effetti della mancata attuazione: le società hanno chiesto una variante urbanistica con eliminazione parziale del vincolo fieristico, non una nuova convenzione. Irrilevante è poi che i parcheggi restino sopra i minimi del D.M. n. 1444 del 1968: il comma 2, lett. g), richiama gli standard senza distinguere tra obbligatori e sovradimensionati, e la loro entità è scelta discrezionale.

La Corte qualifica come endoprocedimentali e privi di lesività immediata i rilievi su frammentazione del verde, riallocazione delle cessioni e richiesta di condivisione tra le parti firmatarie; essi potranno tradursi in diniego solo nel procedimento ordinario. Il primo motivo è accolto, ma il ricorso di primo grado è respinto per le ragioni di merito esposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *