Omicidio stradale: l’attenuante del concorso di colpa di altri conducenti (Cass. pen. Sez. IV n. 35022 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che contempla l’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, ricorre non solo quando il contributo concorrente provenga dalla vittima, ma anche quando l’evento dipenda dalla condotta di altri conducenti o da altri fattori esterni, da individuarsi di volta in volta. Ne restano esclusi i soli fattori costituenti un rischio demandato al governo del conducente mediante specifiche regole di condotta, nonché i fattori da soli sufficienti a determinare l’evento e la forza maggiore. L’accertato concorso di colpa di altro utente della strada impone pertanto la concessione della diminuente, con annullamento della sentenza che l’abbia negata eludendo la portata precettiva della norma.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 10.01.2025, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Cosenza aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio stradale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il giudice di secondo grado ha esaminato la posizione del solo ricorrente, essendo medio tempore deceduta la conducente del veicolo su cui viaggiava la persona offesa, coinvolta nel sinistro.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in punto di colpevolezza; violazione di legge per la negata concessione della diminuente di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.; violazione di legge per l’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché riversato su una doglianza di fatto. La Corte territoriale aveva determinato la velocità del veicolo investitore valorizzando le conclusioni del consulente della pubblica accusa: il punto d’impatto ubicato a metri 13,50 dal margine destro della carreggiata, la velocità inferiore a 30 km/h del veicolo immessosi trasversalmente e la visibilità di cui godeva l’imputato. Da tali dati i giudici di merito hanno logicamente desunto un tempo di reazione di circa due secondi, indice di una velocità di circa 60/70 km/h, eccedente il limite vigente. La censura chiedeva in realtà una rivalutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità.
È stato invece accolto il secondo motivo. Nella vicenda l’evento risulta ascrivibile al concorso di simultanee condotte colpose indipendenti, come accertato dalle conformi pronunzie di merito, che hanno recepito la contestazione formulata dalla pubblica accusa. Una volta sancita l’ascrivibilità del sinistro al concorso di imprudenti condotte di guida, la negazione della diminuente si traduce in violazione di legge, con argomentazione che elude la portata precettiva della norma.
La Corte richiama i propri insegnamenti: la diminuente ricorre non solo quando il contributo provenga dalla vittima, ma in ogni ipotesi dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni (Sez. IV n. 13103 del 2018). Ne restano fuori i fattori costituenti un rischio demandato al governo del conducente tramite specifiche regole di condotta, dovendosi viceversa ricomprendere quelli che concorrono con la condotta colposa rimanendone estranei (Sez. IV n. 20369 del 2025).
Il terzo motivo è stato giudicato infondato. I giudici di secondo grado hanno escluso la particolare tenuità del fatto menzionando l’elevato grado di colpa, attestato dalla mancata attuazione di manovre di emergenza, uno dei parametri previsti dall’art. 131-bis cod. pen. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti (Sez. VII n. 10481 del 2022).
Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente alla circostanza attenuante, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, e il rigetto del ricorso nel resto. È stata dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.