Ammissibilità ricorso cassazione su concordato ex art. 599-bis cpp (Cass. pen. Sez. 6 n. 18505 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., laddove non si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. La censura della qualificazione giuridica del fatto, essendo espressione di un motivo d’appello rinunciato con l’accordo, è preclusa, con la sola eccezione dell’illegalità della pena, nozione che non ricomprende l’erronea determinazione della stessa in conseguenza di una prospettata errata sussunzione del fatto. Il giudice d’appello, in presenza di un concordato, non è tenuto a motivare sulla congruità dell’accordo, ma solo sulle ragioni di un eventuale dissenso.
Il Fatto
L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., rideterminando la pena nei termini convenuti. Nei motivi di ricorso, pur lamentando formalmente l’illegalità della pena, l’imputato censurava in realtà l’errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l’attività oggetto del patto corruttivo non rientrasse nell’ufficio del pubblico ufficiale e che si sarebbe dovuta configurare, al più, la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., precisando come il ricorso sia ammissibile solo per censurare i vizi del consenso o un contenuto decisorio difforme da quello concordato. Nel caso di specie, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta inammissibile, in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni altra doglianza, fatta salva l’ipotesi di pena illegale. La Corte ha chiarito che l’illegalità della pena, secondo la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 47182 del 2022, non coincide con l’erronea determinazione della stessa conseguente ad una contestata errata sussunzione del fatto.
Nello specifico, la doglianza del ricorrente è stata interpretata come una riproposizione del motivo d’appello relativo alla derubricazione del reato in traffico di influenze illecite, motivo al quale la difesa aveva rinunciato aderendo al concordato. La Corte ha inoltre rilevato come la diversa qualificazione normativa del fatto non fosse affatto nitida – risultando controversa finanche la derubricazione da corruzione propria a corruzione per l’esercizio della funzione – e come essa presupponesse accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza sull’omessa motivazione in ordine alla congruità dell’accordo, la Corte ha precisato che il giudice d’appello, in presenza di un concordato, non è tenuto a motivare sulla congruità, ma solo sulle ragioni di un eventuale dissenso. In ogni caso, della eventuale incongruità non può dolersi la parte che l’accordo ha concluso, tanto più quando non ne abbia nemmeno spiegato le ragioni. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
- Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso