Colpa grave del funzionario INPS esclusa per automatismo del software (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 127 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per attività gestionale e amministrativa, la colpa grave va accertata con giudizio prognostico ex ante che tenga conto del carattere normativo della colpa, del contesto organizzativo e dell’assetto funzionale in cui l’agente ha operato. Non integra colpa grave la condotta del funzionario previdenziale che abbia correttamente caricato nel sistema informatico i dati dell’utente e delle pensioni spettanti, quando la determinazione degli importi sia rimessa in via esclusiva all’applicativo informatico dell’ente. In tale evenienza la doppia integrazione al trattamento minimo, in contrasto con l’art. 6, comma 3, D.L. 463/1983, è ascrivibile a una disfunzione del software, che non segnala anomalie né sollecita una trattazione manuale della pratica, e non a un comportamento censurabile del dipendente.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una funzionaria dell’INPS, in servizio presso un ufficio periferico dell’ente, per il danno erariale derivante dall’impossibilità di recuperare somme erogate a una pensionata. Quest’ultima, orfana maggiorenne inabile, godeva di due pensioni di reversibilità, entrambe integrate al trattamento minimo: la prima dal marzo 2005, la seconda per effetto del decesso della madre, con decorrenza dal gennaio 2013.

Secondo la prospettazione attorea, la seconda integrazione violava l’art. 6, comma 3, D.L. 463/1983, che ammette l’integrazione una sola volta in caso di concorso di pensioni. L’INPS ha chiesto la restituzione di 20.606,69 euro solo nel 2022, ma il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 1592 del 2024, ha dichiarato illegittima la ripetizione per intervenuta decadenza. Di qui l’azione contabile nei confronti della dipendente, che aveva trattato la pratica nel 2018, per la quota di danno pari alla metà della somma non recuperabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia della convenuta, non costituitasi pur dopo la notificazione al procuratore designato in fase preprocessuale. Nel merito, rileva che l’eccezione di prescrizione, formulata nelle deduzioni preprocessuali, non è scrutinabile perché avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la memoria di costituzione. Le domande attoree sono comunque respinte per difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per le attività gestionali e amministrative, la colpa grave assume carattere normativo e si sostanzia nella macroscopica violazione delle più elementari regole di prudenza. Il disvalore va valutato raffrontando la condotta esigibile con quella concreta, tenendo conto del livello di funzionalità dell’organizzazione (Sezioni riunite, sent. n. 66 del 1997). Il giudizio prognostico ex ante deve considerare norme, conoscenze disponibili, qualifica, mansioni e assetto organizzativo.

Dalla documentazione emerge che la convenuta, nell’ottobre 2018, ha caricato correttamente nel sistema i dati della pensionata e delle pensioni spettanti, in conformità alle prassi dell’ente. Il calcolo dell’importo è stato effettuato direttamente dall’applicativo informatico, che non ha segnalato anomalie né ha invitato a una trattazione manuale. L’attività del funzionario è stata dunque meramente materiale, priva di margini valutativi o discrezionali.

La Corte esclude che possa addebitarsi al dipendente una disfunzione dell’applicativo informatico non in grado di rilevare errori o palesi contrasti con disposizioni vigenti. Imporre il conteggio manuale per ogni pratica vanificherebbe la ratio acceleratoria dei sistemi informatici, che devono invece essere strutturati per stimolare i controlli dei funzionari. La vicenda evidenzia piuttosto un funzionamento insufficiente dei meccanismi di controllo incrociato e di audit dell’ente previdenziale.

Le domande sono pertanto rigettate; nulla sulle spese, non essendosi costituita la convenuta. Il Collegio rileva che le disposizioni della legge n. 1 del 2026, applicabili anche ai procedimenti in corso, non modificano la valutazione della condotta. Dispone infine l’oscuramento delle generalità dei soggetti interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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