Capacità operativa massima e divieto di rideterminazione retroattiva della C.O.M. (Cons. Stato n. 5258 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione in peius della capacità operativa massima di una struttura sanitaria privata accreditata non può esplicare effetti retroattivi. In base alla disciplina regionale applicabile, gli effetti del riconoscimento delle variazioni intervenute decorrono dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui l’ASL competente ha verificato l’avvenuta variazione, non dal momento della presentazione dell’istanza né con rimodulazione del budget a ritroso. La determinazione della C.O.M. appartiene all’esercizio del potere di programmazione sanitaria e la posizione dell’operatore assume consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando estranei alla controversia i rapporti di credito e debito nascenti dalla convenzione. L’atto di avvio del procedimento di rideterminazione, a contenuto generale e privo di attitudine lesiva diretta e attuale, non è immediatamente impugnabile e non fa decorrere i termini del ricorso. È infine inammissibile l’appello che non contenga specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata, che eroga prestazioni di riabilitazione e di recupero e rieducazione funzionale, impugnava davanti al giudice amministrativo la deliberazione con cui l’ASL aveva rideterminato d’ufficio la propria capacità operativa massima, con contestuale riduzione in peius delle prestazioni, insieme all’atto di avvio del procedimento e alla nota metodologica che aveva fissato i criteri di rideterminazione.
Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la rimodulazione retroattiva del budget e richiamando la disciplina regionale che ancora gli effetti delle variazioni al primo giorno dell’anno finanziario successivo alla verifica dell’ASL. L’ASL proponeva appello, articolando cinque motivi, tra cui l’eccezione di tardività del ricorso e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La deliberazione di avvio dell’iter istruttorio non è immediatamente impugnabile: si tratta di atto a contenuto generale, valevole per tutte le strutture di riabilitazione, che di per sé non arreca lesione, essendo la riduzione della C.O.M. determinata solo con il provvedimento finale. La conoscenza di quell’atto, quale che ne sia la data, era dunque inidonea a far decorrere i termini.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che le controversie sulla determinazione della C.O.M. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di attività inerente alla programmazione sanitaria, rispetto alla quale la posizione dell’operatore è di interesse legittimo. Restano estranei i rapporti nascenti dalla convenzione, devoluti al giudice ordinario.
Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, la Corte li dichiara inammissibili. L’appello non contiene alcuna censura specifica avverso le ragioni che hanno sostenuto l’accoglimento del ricorso, essendo in larga parte riproduzione della relazione già depositata in primo grado. Sussiste pertanto la violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., che impone di formulare critiche puntuali alle ragioni della sentenza gravata.
Nel merito, la valutazione del TAR è confermata. La Corte richiama Cons. Stato n. 6872 del 2023 e osserva che, in base alla DGRC n. 1270 del 28 marzo 2003 e all’allegato alla DGRC n. 491 del 19 aprile 2006, gli effetti del riconoscimento delle variazioni decorrono dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui l’ASL ha verificato l’avvenuta variazione. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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