Interdittiva antimafia illegittima se il giudizio prognostico non è attualizzato (TAR Campania n. 1875 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva è legittima solo se il giudizio prognostico sul pericolo di condizionamento mafioso è attuale, ragionevole e proporzionato. Il compendio indiziario deve consentire di enucleare le concrete modalità attraverso le quali l’influenza criminale si riverbera sulle scelte gestionali dell’impresa. Il mero dato estrinseco dell’esecuzione di una perquisizione presso la sede sociale, in un procedimento nel quale non risultano indagati soci o rappresentanti, non integra di per sé un indizio di asservimento della società. L’autorità prefettizia non può prescindere dall’esame delle deduzioni difensive e delle misure di self cleaning adottate, dovendo aggiornare la propria istruttoria e riattualizzare la valutazione in ordine alla persistenza del rischio infiltrativo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Caserta, deducendone l’illegittimità per vizio e carenza della motivazione, ritenuta generica e indeterminata, e per difetto del supporto indiziario in ordine al pericolo di contaminazione criminale.
Il provvedimento si colloca a valle di una rinnovata istruttoria condotta sulla richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, dalla stessa società, già destinataria di una precedente informazione antimafia nel 2022. La Prefettura ha confermato il giudizio prognostico sulla persistente esposizione dell’impresa al rischio di infiltrazione, considerando insufficiente il mutamento del consiglio di amministrazione a neutralizzare i profili di controindicazione. La società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso ravvisando obiettivi profili di criticità in ordine alla complessiva ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale svolta dall’autorità amministrativa. Il quadro indiziario, nella sua astrattezza, non consente di estrapolare le ragioni dell’ipotizzato carattere continuativo del legame tra la società e la consorteria criminale individuata.
La Sezione ha ritenuto non assistito da significativi e concreti elementi segnaletici l’assunto decisivo dell’utilizzo della società quale strumento per ottenere l’affidamento di servizi nel settore sociale. Si rivela inadeguato, in difetto di ulteriori evidenze, il mero dato estrinseco che il decreto di perquisizione menzionato nell’interdittiva abbia coinvolto anche la ricorrente, essendo stato eseguito presso la sede legale e le sedi operative, senza che nel procedimento penale risultino indagati i soci o i rappresentanti della società.
L’incongruità del compendio motivazionale emerge inoltre nella prospettiva della mancata esplicitazione delle dinamiche e delle modalità attraverso le quali il prospettato pericolo di condizionamento si sarebbe riverberato in concreto sulle politiche e sugli indirizzi gestionali dell’azienda. Il Collegio ha apprezzato uno scarto logico tra l’enucleazione del fattore indiziario, cui è ascritta valenza decisiva in termini di asservimento delle scelte aziendali, e l’individuazione delle pertinenti modalità di realizzazione dell’influenza.
Un ulteriore profilo di criticità è stato colto nella sostanziale pretermissione delle deduzioni difensive proposte in sede procedimentale, con particolare riferimento all’azzeramento e all’integrale sostituzione del consiglio di amministrazione, considerate inidonee a superare i ravvisati indizi senza esplicitarne compiutamente le ragioni. La motivazione risulta così inficiata dal difetto di accertamento dell’attualità del pericolo infiltrativo. L’autorità amministrativa non può prescindere da un rigoroso onere di aggiornamento istruttorio e di riattualizzazione del giudizio prognostico, che diradi ogni dubbio circa la mera proiezione pregiudiziale della precedente valutazione, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3096 del 2024.
Il compendio indiziario deve essere scrutinato con prudenza, nell’ottica di assicurare un giudizio aderente alle esigenze di prevenzione suscettibili di evolvere nel tempo, a misura dell’adozione di misure di self cleaning della compagine imprenditoriale, della definizione in sede giudiziale della responsabilità penale e dell’adozione di modelli organizzativi orientati a elidere il rischio di interferenze gestorie, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 722 del 2025. Ne è derivato un quadro fattuale sostanzialmente storicizzato e non adeguatamente attualizzato, la cui valenza indiziaria si rivela complessivamente inidonea a sorreggere, secondo la logica della probabilità cruciale, il giudizio prognostico formulato dall’autorità prefettizia. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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