Commissariamento aggregato edilizio post-sisma: diffida per pubblicazione e non personale (TAR Abruzzo n. 91 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di commissariamento di un aggregato edilizio danneggiato dal sisma, la diffida ad adempiere che il Comune deve rivolgere ai proprietari inadempienti ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto del commissario delegato n. 12 del 3.6.2010 si esegue mediante pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con termine di quindici giorni. La legge non impone la notificazione personale ai singoli proprietari. L’intimazione personale è prevista dal comma 2 della stessa disposizione esclusivamente per l’inerzia dei consorziati già costituiti in consorzio. La diversità di formalità si giustifica perché solo dopo la costituzione del consorzio il Comune conosce i titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari. Prima di tale momento l’accertamento dei nominativi richiederebbe complessi controlli catastali e ipotecari, incompatibili con la speditezza del procedimento. La pubblicazione della diffida con le medesime modalità è del resto coerente con il comma 3 dell’art. 12.
Il Fatto
Le ricorrenti sono proprietarie di un’unità immobiliare compresa nell’aggregato edilizio “CC44” del Comune di Campotosto, perimetrato per gli interventi di riparazione dei danni successivi al sisma del 6.4.2009. Con il decreto sindacale n. 25 del 15.9.2021 il Sindaco ha disposto il commissariamento dell’aggregato, in conseguenza dell’inerzia dei proprietari nella costituzione del consorzio obbligatorio preposto alle attività necessarie per il raggiungimento della piena agibilità e abitabilità.
Le proprietarie impugnano il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione dell’art. 12, comma 1, del decreto commissariale n. 12/2010 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il commissariamento non sarebbe stato preceduto dalla diffida rivolta ai proprietari, pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale entro quindici giorni. Resiste il Comune di Campotosto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla censura di violazione del procedimento. Le ricorrenti sostengono che il commissariamento sia illegittimo perché non preceduto da formale diffida a costituire il consorzio di gestione “rivolta ai proprietari interessati“. La censura è dichiarata infondata.
Il Giudice amministrativo legge il dato testuale dell’art. 12, comma 1, del decreto del commissario delegato n. 12 del 3.6.2010: la norma non prescrive che la diffida sia rivolta ai proprietari, ma stabilisce che il Comune, previa diffida ad adempiere pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale entro quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. L’intimazione personale è invece espressamente prevista dal comma 2, e solo per il caso di inerzia degli aventi diritto già costituiti in consorzio.
La diversità delle formalità si spiega con la posizione conoscitiva dell’ente. Solo nel secondo caso il Comune conosce i nominativi dei titolari dei diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari comprese nell’aggregato, legittimati a costituire il consorzio con atto da notificare al Comune. Prima della formale comunicazione della costituzione, l’ente dovrebbe condurre complessi accertamenti presso i registri immobiliari e il catasto, incompatibili con le esigenze di speditezza del procedimento.
Il percorso argomentativo trova conferma nel sistema. Sia l’O.P.C.M. n. 3820/2009 sia il decreto commissariale n. 12/2010 prevedono che le comunicazioni ai proprietari avvengano, prima della costituzione del consorzio, mediante pubblicazione degli aggregati edilizi, e dopo la costituzione mediante comunicazioni al presidente o ai consorziati. Coerentemente il comma 3 dell’art. 12 dispone, per l’inerzia degli aventi diritto, la pubblicazione della diffida con le stesse modalità.
Il Comune ha prodotto il decreto sindacale n. 122 del 21.11.2015, che richiama il decreto sindacale n. 101 del 21.9.2015 di pubblicazione di tutti gli aggregati del cronoprogramma, compreso il CC44, e fissa il termine ultimo per la costituzione dei consorzi, avvisando che in caso di mancata costituzione si sarebbe proceduto al commissariamento. Tale dispositivo corrisponde alla formale diffida richiesta dalla norma. Le censure sono pertanto infondate e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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