Commissariamento dovuto per l’adesione alla società mista del servizio idrico (TAR Sicilia n. 1573 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, la scelta del modello di gestione e l’affidamento del servizio competono all’ente di governo dell’ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Il singolo Comune non dispone di alcun potere di veto sulla scelta compiuta a monte dall’ente d’ambito, né può discostarsene in sede di adozione degli atti esecutivi. L’adesione del Comune alla società mista costituisce, pertanto, atto vincolato. Ove il Comune non provveda, il commissariamento è atto dovuto, a prescindere dalla volontà espressa dal consiglio comunale in senso contrario. La pubblicazione on line degli atti dell’ente d’ambito non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale, che muove dalla prova rigorosa della piena conoscenza dell’atto.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava la deliberazione con cui il commissario ad acta aveva disposto la propria adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato d’ambito, l’approvazione dello statuto e dei patti parasociali, nonché la sottoscrizione delle relative azioni. Impugnava, altresì, il decreto assessoriale di nomina del commissario e le deliberazioni con cui il precedente commissario aveva riadottato il piano d’ambito e scelto la forma di gestione mediante società mista.

Il Comune deduceva l’insussistenza dei presupposti del potere sostitutivo, la violazione dell’autonomia comunale, la contraddittorietà rispetto al precedente indirizzo dell’assemblea d’ambito favorevole a un soggetto interamente pubblico, il difetto di motivazione sulla convenienza economica e la frammentazione delle quote. L’ente d’ambito eccepiva la tardività del ricorso rispetto alle delibere di scelta del modello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività. La pubblicazione on line degli atti dell’ente d’ambito non è prevista dalla legge né in base alla legge e, dunque, non assume valore ufficiale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che la parte che eccepisce la decadenza deve provare in modo certo e rigoroso. Nel caso di specie tale prova manca.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: dall’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, che impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente d’ambito e disciplina i poteri sostitutivi in caso di mancata adesione, all’art. 149-bis sulla competenza a deliberare la forma di gestione, fino all’art. 14 del d.l. n. 115/2022, che fissa termini stringenti per l’affidamento. L’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19/2005, con il trasferimento delle funzioni all’Assessorato regionale, fonda la competenza a nominare il commissario.

Sul presupposto dell’inerzia, il Collegio rileva che l’ente d’ambito non aveva adottato alcuna determinazione finale: gli atti di indirizzo per un soggetto interamente pubblico non si erano tradotti in una scelta effettiva, e la successiva delibera che ipotizzava l’affidamento a una società già costituita era rimasta parimenti priva di seguito. Il commissariamento era dunque legittimo.

La scelta del modello misto non contraddice l’indirizzo precedente, privo di vincolatività, ed è congruamente motivata anche mediante la relazione tecnica incaricata; la presenza pubblica resta maggioritaria. Il modello è coerente con la disciplina delle società a partecipazione pubblica, che limita a casi eccezionali il modello interamente pubblico. Il controllo della Corte dei conti e la relazione all’Autorità garante hanno escluso profili di incompatibilità.

Quanto al preteso spazio decisionale del Comune, la trama legislativa impone all’ente locale l’adesione alla scelta effettuata a monte dall’ente d’ambito, atto vincolato per il singolo partecipante salvo le ipotesi residuali delle gestioni autonome. Il carattere unitario della gestione impedisce che un ente dissenziente si discosti dalla scelta della maggioranza. Il rilievo sulla competenza legislativa statale è generico, poiché la sentenza n. 93 del 2017 ha riconosciuto alla Regione potestà legislativa residuale, pur nei limiti delle competenze trasversali statali. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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