Onere della prova sull’epoca dell’abuso e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1579 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, la prova dell’epoca di realizzazione dell’opera incombe sul privato, e non sull’Amministrazione, sia in fase procedimentale sia in quella giurisdizionale, dovendo egli fornire documentazione certa e univoca idonea a radicare una ragionevole certezza sul punto; non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio né mere allegazioni. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con gli interessi privati, né una motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso dall’abuso. Il decorso del tempo non legittima la situazione abusiva e non ingenera alcun affidamento tutelabile nel privato, neppure in presenza del pagamento dei tributi locali. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 indirizza l’ordine di demolizione, in forma congiunta e non alternativa, all’autore, al proprietario e al responsabile dell’abuso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un edificio, impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune a seguito di accertamento di violazione urbanistica, oltre al verbale della Polizia Municipale e alla comunicazione di avvio del procedimento. Sostenevano che i manufatti fossero stati realizzati nel 1955, quando l’area era fuori dal centro abitato, e che il potere sanzionatorio, esercitato a grande distanza di tempo, necessitasse di motivazione rafforzata, non avendo l’Amministrazione considerato la buona fede dei proprietari e il regolare pagamento dei tributi.

Con motivi aggiunti impugnavano per illegittimità derivata la determina con cui il Comune, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disponeva l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio indisponibile e l’immissione in possesso. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle tre ordinanze riferite ai singoli comproprietari e contestava nel merito la prova dell’epoca di edificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza di rinvio e affronta il nucleo della controversia. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5687/2020 e Cons. Stato, sez. II, n. 1403/2021, ribadisce che l’onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera grava sul privato, unico soggetto in grado di disporre degli elementi probatori idonei, non potendo l’Amministrazione accertare materialmente la situazione pregressa del proprio territorio.

La prova deve essere rigorosa: non bastano dichiarazioni sostitutive di atto notorio, occorrendo documentazione certa e univoca. Nel caso concreto nessun elemento addotto dai ricorrenti radica la ragionevole certezza dell’epoca indicata. La planimetria catastale del gennaio 1955 attesta il solo piano terra; l’atto di divisione del 1954 attribuisce la sola “area edificabile soprastante la casa”, confermando che i manufatti superiori non esistevano all’epoca. Resta dunque integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria.

Quanto alla dedotta necessità di motivazione rafforzata, la Corte osserva che gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, non essendo ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, e non impone di confutare analiticamente le deduzioni del privato.

L’ordine risulta correttamente ingiunto al responsabile dell’abuso e al proprietario, ai sensi dell’art. 29 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La percezione dei tributi non crea affidamento, giacché il manufatto abusivo costituisce comunque indice di capacità contributiva. Quanto ai motivi aggiunti, nessuna norma impone un preliminare atto ricognitivo per l’immissione in possesso; la censura sull’inapplicabilità dell’art. 31 in caso di ristrutturazione è inammissibile perché andava proposta con l’impugnazione dell’ordine di demolizione; spetta alla parte dimostrare in sede esecutiva che la demolizione pregiudica le opere conformi. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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