Ricostruzione di ruderi e onere della prova della consistenza originaria (TAR Puglia n. 1199 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di edifici crollati o demoliti, il richiedente la sanatoria deve provare tanto l’an quanto il quantum della consistenza originaria del fabbricato. La prova può essere raggiunta anche con riscontri documentali, aerofotogrammetrie e mappe catastali, purché idonei a delineare con sufficiente certezza sagoma e volumetria preesistenti. In difetto di tale dimostrazione, gli interventi esulano dalla nozione di ristrutturazione edilizia e integrano nuova costruzione, con conseguente legittimo diniego dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Per gli immobili vincolati la ricostruzione costituisce ristrutturazione solo se rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata nella titolarità di un antico complesso masserizio in agro di Lecce, presentava nel 2014 istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione e il recupero funzionale a complesso turistico rurale, ai sensi della L.R. Puglia n. 20/1998. L’istanza otteneva parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza.

Nel 2018 un sopralluogo accertava che, dal 2012 al 2017, erano stati eseguiti lavori e ampliamenti in assenza di titolo. Il Comune negava il permesso e adottava ordinanza di demolizione. La società proponeva istanza di accertamento di conformità, seguita da parere paesaggistico negativo e da diniego di sanatoria. Proponeva quindi due ricorsi, riuniti, con plurimi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso avverso il diniego del permesso di costruire, superato dal sopravvenuto diniego di sanatoria, e improcedibile il ricorso avverso il silenzio, essendo il Comune provveduto. Nel merito esamina prioritariamente i motivi aggiunti avverso il parere paesaggistico e il diniego di accertamento di conformità.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall’art. 30 d.l. n. 69/2013: la ristrutturazione edilizia comprende anche la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché sia accertabile la preesistente consistenza, e per gli immobili vincolati richiede il rispetto della medesima sagoma. Superato il contrario orientamento maturato sul testo originario, resta però necessario dimostrare tanto l’esistenza dell’immobile quanto il suo ingombro planivolumetrico, anche tramite riscontri documentali od elementi certi e verificabili.

Il Collegio richiama il principio di vicinanza della prova: grava sull’interessato l’onere di fornire elementi univoci sull’epoca di realizzazione e sulla consistenza dei manufatti, mentre la prova testimoniale è residuale. La verificazione disposta ha confermato l’accertamento comunale, escludendo che la documentazione prodotta — ivi compresa la cartografia del 1943, ritenuta inidonea per la ridotta scala — dimostrasse la preesistente consistenza. Gli interventi, pertanto, vanno qualificati come nuova costruzione, difettando il requisito della doppia conformità.

Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Tribunale rileva che il preavviso di rigetto non avrebbe potuto influenzare il contenuto del provvedimento, non residuando alcuna facoltà di scelta in capo all’amministrazione. Sulle opere abusive, la presentazione dell’istanza ex art. 36 produce solo una quiescenza temporanea dell’ordine di demolizione, che riacquista efficacia col rigetto della sanatoria.

Infine, il dedotto pregiudizio statico non inficia la legittimità dell’ordine di ripristino: la valutazione sull’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva, spettando al privato l’onere di provare l’impossibilità di demolire la sola parte eccedente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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