Il commissario ad acta non può rivalutare profili già coperti da giudicato (TAR Toscana n. 157 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta incaricato del rinnovo del parere paesaggistico è vincolato al giudicato formatosi sulle precedenti pronunce. Non può riesaminare i profili già definitivamente accertati, quali la destinazione edificatoria dell’area, la localizzazione e le dimensioni dell’intervento, il consumo di suolo, il processo di saldatura dell’urbanizzato, la riqualificazione del waterfront e la tutela dei caratteri identitari. Il parere che riproponga tali valutazioni è nullo per violazione del giudicato. È parimenti nullo il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato sulla base di quel parere. Il commissario deve esaminare l’effettiva versione del progetto oggetto dell’istanza e impartire prescrizioni specifiche, non generiche né ripetitive dei precedenti pareri annullati.
Il Fatto
La società ricorrente chiede al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il completamento di una lottizzazione avviata da tempo. Dopo l’annullamento di un primo diniego, confermato in appello, e di un secondo parere contrario della Soprintendenza, il TAR Toscana accoglie l’azione di ottemperanza con la sentenza n. 1158/2021 e annulla in parte il parere con la sentenza n. 252/2022. Il giudizio di ottemperanza si chiude con la sentenza n. 1313/2022, che ordina il rinnovo del parere.
Decorso inutilmente il termine, viene nominato un commissario ad acta, poi sostituito con il Direttore Generale competente. Il commissario rende il nuovo parere il 30 giugno 2023; il Comune adotta quindi il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 1/2023. La società propone reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. avverso il parere e incidente di esecuzione avverso il diniego, deducendo nullità per elusione del giudicato e vizi di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo reclamo e dichiara nullo il parere del commissario. Il provvedimento, contrariamente alle indicazioni della sentenza di ottemperanza, prende in esame aspetti progettuali che il giudicato non consente di rivalutare: la volumetria dei blocchi, l’occupazione di suolo non edificato, i rapporti di intervisibilità, la saldatura dell’urbanizzato e la compromissione dello skyline costiero. Si tratta di profili già considerati dai precedenti pareri, dichiarati nulli e annullati, che non possono formare oggetto di ulteriori valutazioni.
Il TAR rileva inoltre che il commissario ha esaminato un progetto superato, nel quale era prevista la realizzazione di cinque edifici anziché tre, e ha impartito prescrizioni che fanno riferimento a quattro piani fuori terra anziché due o tre come da progetto. Tali errori e carenze motivazionali, unitamente alla genericità delle indicazioni, inficiano irrimediabilmente il parere.
Nessun rilievo assume il richiamo alla nota della Soprintendenza del 29 luglio 2022: l’atto è privo di effetti, mai comunicato all’interessata, mai fatto valere nel giudizio di ottemperanza e superato dal giudicato formatosi sulla sentenza che ha accertato l’inottemperanza.
Analoghe considerazioni portano ad accogliere anche il reclamo avverso il diniego comunale, adottato sulla base dei pareri del commissario e della Soprintendenza, che va dichiarato nullo per violazione del giudicato. Il Collegio dispone la revoca della nomina del commissario e ne individua uno nuovo, assegnando un termine di sessanta giorni per il rinnovo del parere sul progetto relativo alla pratica richiamata, nel rispetto delle indicazioni impartite. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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