Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sul bonus docenti (TAR Sardegna n. 416 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione, pur avendo dato corso parziale al giudicato, ne abbia lasciato ineseguita la parte sostanziale e non abbia fornito indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. L’esecuzione sostitutiva riguarda esclusivamente il residuo non adempiuto, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere per le statuizioni già eseguite. Ove il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso della docente riconoscendole il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza, notificata il 19 settembre 2024, era passata in giudicato. Con la stessa nota la ricorrente aveva trasmesso formale richiesta di pagamento al MIM e all’Ufficio Scolastico Provinciale. Poiché l’amministrazione aveva liquidato solo le spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il capitale e gli interessi, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro n. 382/2024, soffermandosi sull’adempimento parziale intervenuto dopo il deposito del ricorso. La liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario integra, per il giudice, un’ottemperanza limitata a una sola statuizione.

La parte sostanziale della condanna, relativa al riconoscimento del capitale e degli interessi, resta invece ineseguita. In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato che, alla scadenza del termine assegnato, il pagamento non era stato completato. La difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’amministrazione, senza però fornire indicazioni utili per una definizione bonaria.

Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto integrata la mancata ottemperanza e ha accolto l’istanza di esecuzione in via sostitutiva. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di compensi commissariali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla refusione delle spese legali, già eseguita, accogliendo il ricorso per il resto. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in considerazione della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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