Sopravvenuta determinazione comunale assorbe l’interesse al ricorso (TAR Sardegna n. 418 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto il diniego dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o di restituzione dei beni, la sopravvenuta adozione, nelle more del giudizio, di una nuova determinazione comunale che integri sul piano motivazionale e sostituisca il provvedimento gravato quanto agli effetti lesivi rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La carenza di interesse consegue all’assorbimento integrale della lesività dell’atto impugnato nel nuovo provvedimento, che cristallizza l’assetto del rapporto con l’amministrazione. Il ricorrente non può più conseguire il bene della vita sotteso all’impugnazione e ogni pronuncia resterebbe priva di utilità, salva la facoltà di impugnare la nuova determinazione nei termini di legge.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni asseritamente occupati dal Comune di Porto Torres in assenza di titoli acquisitivi, hanno chiesto all’amministrazione di esprimersi sulla volontà di restituire i beni o di avviare il procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Con provvedimento del 30 marzo 2023 il Comune ha rigettato l’istanza.
Gli interessati hanno dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; intervenuta l’opposizione dell’ente, la controversia è stata trasferita in sede giurisdizionale davanti al TAR Sardegna. Si sono costituiti il Comune e l’AREA, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso ai ricorrenti la nota del 27 marzo 2025, con cui ha richiamato il decreto di esproprio della Regione Autonoma della Sardegna del 21 febbraio 1978 relativo alle aree del foglio 8, mappale 38, e ha dato mandato all’avvocatura interna per l’avvio dell’azione di mediazione per intervenuta usucapione delle restanti aree.
Con successiva determinazione n. 1180 del 24 aprile 2025 l’amministrazione ha riesaminato la questione sollevata dai proprietari: ha concluso il procedimento avviato con la nota del 27 marzo 2025, prendendo atto del decreto di esproprio regionale del 1978 per le aree del foglio 8, mappale 38, e integrando il diniego del 30 marzo 2023 con tale assorbente motivo; quanto alle restanti aree, ha stabilito di procedere al tentativo di mediazione civile per il riconoscimento dell’usucapione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2025.
Il Collegio osserva che tale provvedimento, comunicato agli interessati, non è soltanto integrativo sul piano motivazionale di quello impugnato, ma risulta sostanzialmente sostitutivo di quest’ultimo quanto agli effetti lesivi lamentati in ordine al titolo dominicale.
Da ciò deriva l’improcedibilità per sopravvenuta del ricorso: gli effetti lesivi dell’atto gravato sono stati interamente assorbiti dalla nuova determinazione comunale, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque conseguire il bene della vita sotteso all’impugnazione e ogni decisione resterebbe priva di utilità. L’assetto del rapporto con l’amministrazione resta cristallizzato dalla determinazione n. 1180 del 24 aprile 2025, avverso la quale gli interessati potranno valutare, nel rispetto dei termini, eventuali ulteriori iniziative impugnatorie.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio per giusti motivi.
Nota della Redazione
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