Cambio di destinazione di luogo di culto e istruttoria concreta del Comune (TAR Lombardia n. 1691 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può qualificare aprioristicamente un immobile adibito a riunioni di preghiera di una cerchia limitata di associati come luogo di culto rilevante quale opera di urbanizzazione secondaria, senza una previa istruttoria sulle caratteristiche e sulle modalità concrete di esercizio del culto. Il potere di pianificazione urbanistica è conformato dall’esigenza di non frapporre alla libertà religiosa, anche collettiva, limitazioni non strettamente necessarie al governo del territorio. La necessità di una variante urbanistica non può essere affermata in via automatica, dovendo precedere l’accertamento dell’effettivo impatto urbanistico. Il provvedimento che imponga la variante al solo fine di impedire l’esercizio rituale è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un’associazione religiosa non riconosciuta, composta da circa quaranta aderenti, conduce in locazione dal 2018 un immobile in area produttiva, adibendolo alle proprie attività di culto e di preghiera. Il Comune, riscontrando una richiesta informale dell’associazione sul mutamento di destinazione d’uso, ha adottato un provvedimento di diffida a proseguire l’attività religiosa, sul presupposto che la destinazione urbanistica produttiva non ammettesse l’insediamento di un luogo di culto e che occorresse una variante urbanistica.
L’associazione ha impugnato la diffida, deducendo violazione della disciplina regionale e delle previsioni del P.G.T., eccesso di potere e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per acquiescenza e per omessa impugnazione delle norme dello strumento urbanistico. In via cautelare il provvedimento è stato sospeso in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. All’acquiescenza osta la tempestiva impugnazione e la coltivazione del gravame in sede cautelare: la provvisoria esecuzione della diffida risponde a esigenze precauzionali e non integra accettazione degli effetti. Quanto all’omessa impugnazione delle N.T.A., le disposizioni invocate non risultano automaticamente applicabili alla fattispecie.
Nel merito il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il luogo di culto, per il suo impatto urbanistico, può essere oggetto di provvedimenti permissivi del Comune, che tuttavia deve bilanciare governo del territorio e libertà religiosa. La libertà di culto comprende la manifestazione collettiva della fede e la possibilità di fruire di luoghi privati di riunione, distinti dagli edifici aperti al pubblico.
Il provvedimento è illegittimo perché stabilisce in via aprioristica che l’immobile sia un luogo di culto vero e proprio, senza istruttoria sulle caratteristiche delle riunioni. Il riferimento agli artt. 8 e 12 delle N.T.A. del Piano dei Servizi è errato: tali norme presuppongono un’attrezzatura religiosa di interesse comune e un incremento del carico urbanistico, non accertati. Il Comune dovrà verificare, con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, il tesseramento, la limitatezza e prevedibilità del numero dei frequentatori, l’apertura al pubblico e la presenza di un ministro di culto.
Ne deriva l’erroneità del corollario sulla necessità della variante: l’art. 9, comma 15, della L.R. Lombardia n. 12/2005 esclude la procedura di variante per attrezzature diverse da quelle previste dal piano dei servizi, richiedendo una deliberazione consiliare motivata. Il ricorso è accolto per difetto di istruttoria e motivazione, con assorbimento della questione di legittimità costituzionale. La domanda risarcitoria è inammissibile per genericità, non coltivata nel giudizio. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.