Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 3731 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti all’Arma dei carabinieri e agli altri corpi di polizia individuati dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987: i richiami normativi devono intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Ne consegue il diritto del dipendente congedato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Sull’importo dovuto maturano rivalutazione e interessi secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’istituto previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987.
Il Tribunale ricostruisce la successione normativa: la disposizione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza della formulazione iniziale. Il contenuto precettivo originario è venuto meno con la sostituzione, e l’abrogazione della nuova disciplina non può leggersi come reintroduzione della precedente.
Da ciò deriva che tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, pur restando l’intestazione formale della norma quella originaria. Identica conclusione vale per il rinvio contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987: il riferimento a una disposizione abrogata è ormai tamquam non esset.
Quanto all’ambito soggettivo, il Collegio richiama il CGA n. 1329 del 2022: l’art. 6-bis si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia indicate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei carabinieri, con esclusione di Marina militare e Aeronautica. Sulla tempestività dell’istanza richiama Cons. Stato n. 1231 del 2019.
Il ricorso è dunque accolto: l’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, con richiamo a Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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