Somministrazione su area in comodato: legittima la SCIA senza prova di proprietà (TAR Puglia n. 335 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, il potere inibitorio del Comune non può fondarsi sulla sola mancanza di un titolo di proprietà dell’area utilizzata. La disciplina vigente richiede la disponibilità materiale e giuridica dell’area, non la titolarità dominicale, sicché il contratto di comodato è idoneo a integrare il presupposto. Il provvedimento che neghi tale disponibilità senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito è affetto da carenza di motivazione ed è illegittimo. Il giudizio amministrativo, in sede di merito, può confermare integralmente la valutazione espressa in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava in data 3.7.2023 una SCIA ex art. 19 legge n. 241/1990 per aggiungere un’area esterna di somministrazione, area ricevuta in comodato dal proprio dante causa. In precedenza il Comune aveva rigettato l’istanza di permesso di costruire per la pedana amovibile, ritenendo carente il requisito del titolo sull’area.
Con provvedimento prot. n. 7421 del 26.7.2023, il SUAP comunale disponeva il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli interventi realizzati, sul presupposto che la società non avesse dimostrato la legittima disponibilità dell’area. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza n. 464/2023. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito la valutazione già espressa in sede cautelare, ritenendo fondate le censure della ricorrente. Il provvedimento impugnato è erroneo e affetto da carenza di adeguato supporto motivazionale, perché la ritenuta assenza di qualsivoglia titolo di disponibilità dell’area contrasta con il contratto di comodato del 27.4.2023, pacificamente conosciuto dall’amministrazione.
Il TAR rileva che il Comune non ha speso alcuna motivazione circa le ragioni della ritenuta inutilità o insufficienza di quel documento. La disciplina applicabile, del resto, non esige affatto la proprietà dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività: la norma richiamata è l’art. 39, comma 2, legge regionale Puglia n. 24/2015, che impone il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, senza alcun riferimento alla titolarità dominicale dell’area o del locale.
Da qui il principio: è sufficiente la effettiva disponibilità dell’area, intesa come disponibilità materiale e giuridica, non necessariamente a titolo di proprietà. Nella specie il Comune non ha espresso alcuna valutazione sull’esistenza di tale disponibilità in capo alla ricorrente, pur ritenendola insussistente, senza però esplicitare l’iter logico-giuridico seguito.
Il deficit motivazionale e istruttorio è giudicato dirimente: l’amministrazione si è limitata a disporre il divieto per l’unica ragione della mancata dimostrazione della titolarità dell’area, titolarità che invece emergeva dal comodato già esibito in sede amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento comunale annullato, con condanna del Comune alle spese processuali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.