Concessioni demaniali: illegittima la proroga automatica, doverosa la gara (TAR Lazio n. 356 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative devono avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Le norme nazionali che dispongono la proroga automatica ex lege, da ultimo fino al 2033, sono incompatibili con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. La pubblicazione del solo avviso di proroga all’albo pretorio non integra una procedura selettiva con garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Ne consegue la legittimità degli atti con cui il Comune riconduce l’efficacia dei titoli al termine conforme al diritto europeo, senza che operi l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se la gara è già indetta o deliberata in tempi brevissimi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative sul litorale del Comune di Terracina. Il titolo era stato esteso fino al 31.12.2033 in applicazione dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, con apposizione del relativo timbro sulla concessione.
A seguito delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, il Comune ha revocato il precedente indirizzo e, con delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi, con proroga tecnica, al 31.12.2024. La società ha impugnato questi atti davanti al TAR Lazio, lamentando la violazione dell’affidamento e l’illegittimità della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa. Il diritto dell’Unione impone che l’affidamento delle concessioni demaniali avvenga mediante gara; le disposizioni che prevedono la proroga automatica fino al 2033 non possono essere applicate né dai giudici né dall’amministrazione.
La tesi della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dato vita a una procedura di evidenza pubblica non convince. Dall’avviso pubblico emerge che la società aveva invocato proprio la proroga legale automatica ex legge n. 145/2018, e che il Comune l’ha accordata. Il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione per venti giorni all’albo, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo: l’avviso era finalizzato solo a consentire osservazioni ai terzi, senza alcun invito a presentare istanze concorrenti.
Neppure l’art. 37 cod. nav. è idoneo a garantire una selezione imparziale, come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 10132 e n. 10131 del 2024. La norma che fa salve le gare deliberate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 non si applica, perché la procedura del 2020 non era selettiva. Le censure sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022 sono quindi inammissibili, non essendosi svolta alcuna vera gara.
Quanto alla dedotta revoca, il Collegio esclude che si tratti di esercizio del potere di autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune si è limitato alla doverosa applicazione del diritto europeo, riconducendo l’efficacia dei titoli a una durata conforme ai principi di concorrenza. Non erano perciò necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. Infine, il Collegio auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, ammettendo una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari alla predisposizione della gara.
Nota della Redazione
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