Ricorso inammissibile senza istanza risarcitoria per interesse caducatorio su licenza sospesa (TAR Emilia-Romagna n. 637 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non è più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto all’unica condizione che il ricorrente abbia dichiarato il proprio interesse ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.. È sufficiente la dichiarazione di tale interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio, purché resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.. Una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice è tenuto ad accertare la legittimità dell’atto; in difetto di tale dichiarazione e a fronte dell’esaurimento degli effetti del provvedimento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, società esercente l’attività di vigilanza privata nel territorio della Provincia di Ravenna, impugnava il decreto del 30 giugno 2021 con cui la Prefettura di Ravenna le aveva sospeso per due mesi la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. A fondamento del provvedimento, la violazione dell’art. 2 St. Lav. in materia di controlli esterni sull’attività lavorativa del personale, oltre ad altre irregolarità.
La società deduceva, tra l’altro, l’insussistenza della violazione sindacale e l’illegittimità della previsione che imponeva la cessione dei servizi tramite istituto già munito di licenza nella Provincia di Ravenna. Si costituiva la Prefettura, eccependo l’infondatezza del ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora, la ricorrente depositava la sentenza del Tribunale penale di Ravenna n. 687/2021, di assoluzione del titolare per la condotta antisindacale contestata. La Prefettura, a sua volta, eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la società restituito la licenza il 12 ottobre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via preliminare l’eccezione di rito, qualificandola assorbente. È incontestato che la ricorrente abbia restituito la licenza il 12 ottobre 2021, cessando l’attività autorizzata, e che la sospensione abbia ormai esaurito i propri effetti. Viene dunque in rilievo l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, su istanza di parte, quando l’annullamento non risulti più utile ma permanga l’interesse ai fini risarcitori.
Il percorso argomentativo del Collegio richiama la ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2022. Per procedere all’accertamento è sufficiente la dichiarazione di interesse risarcitorio, senza onere di specificare i presupposti della domanda né di proporla contestualmente. La dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.; manifestato l’interesse, il giudice accerta la legittimità dell’atto, ma non può pronunciarsi su questioni estranee alla fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale domanda successiva.
Applicando tale regola, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha mai dichiarato negli atti difensivi il proprio interesse ai fini risarcitori, né ha replicato all’eccezione in rito sollevata dalla Prefettura. Il venir meno dell’interesse attuale e concreto alla caducazione dell’atto, unito al difetto della dichiarazione richiesta dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., priva di utilità la coltivazione del gravame anche sotto il profilo dell’accertamento.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono compensate, in ragione dell’esito della lite.
Nota della Redazione
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