Commissione di concorso AFAM, legittima la nomina solo con motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 5138 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reclutamento dei docenti delle istituzioni AFAM, l’art. 4, comma 1, lettera j), del D.M. n. 180/2023 impone che la commissione sia composta da un presidente interno al settore a bando o affine e da due docenti esterni o in quiescenza, sorteggiati. La deroga a tale modello, ammessa dalla circolare MUR n. 7140/2023 e dall’art. 7 del bando in caso di oggettiva e documentata impossibilità, richiede una motivazione rafforzata che dia conto dell’assenza di docenti del settore o affini, dell’impossibilità di nominare docenti di altre istituzioni e dell’eventuale impossibilità di reperire esperti esterni. La mera constatazione dell’assenza di un docente interno al settore specifico non è sufficiente. Il provvedimento di nomina che non espliciti tali passaggi è illegittimo per violazione dell’obbligo motivazionale.

Il Fatto

L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica indiceva un concorso pubblico per un posto di docente nel settore artistico-disciplinare ADRPL 015 “Dizione”. Non esistendo presso l’istituzione alcuna cattedra afferente a quel settore e non rinvenendosi docenti della materia in altre istituzioni AFAM, l’Accademia chiedeva chiarimenti al MUR. Il Ministero, con nota prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023, riteneva ammissibile una commissione composta da soli docenti interni, previa adeguata motivazione sull’unicità dell’insegnamento e sull’impossibilità di nominare commissari esterni. Il Direttore nominava quindi una commissione di tre docenti interni. All’esito della selezione risultava vincitore un candidato, mentre un altro restava escluso.

Il candidato escluso impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e ordinava all’Accademia di rinnovare la nomina della commissione nel rispetto del D.M. n. 180/2023. L’Accademia appellava la sentenza. In sede di inibitoria il Consiglio di Stato sospendeva parzialmente l’esecuzione, salvaguardando la continuità didattica ma confermando l’obbligo di concludere il rinnovato procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo incentrato sulla lamentata impossibilità di individuare un docente interno al settore messo a concorso. La tesi dell’appellante è che la nomina di soli commissari interni costituisse una scelta obbligata, adeguatamente motivata. La Corte ritiene la censura infondata, richiamando il tenore letterale dell’art. 4, comma 1, lettera j), del D.M. n. 180/2023, che delinea un modello ben preciso: presidente interno al settore o affine, due membri esterni o in quiescenza da meno di due anni, con sorteggio.

Il percorso argomentativo si snoda attraverso la circolare MUR n. 7140/2023, che ammette una composizione diversa solo in caso di impossibilità oggettiva e documentata, da motivare con ampiezza e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza. Viene richiamata anche l’analoga previsione dell’art. 7 del bando. Su questa base la Corte rileva che il decreto di nomina ha indicato come affine un solo componente, peraltro privo delle funzioni di presidente, e ha individuato tutti e tre i commissari tra il personale interno senza specifica motivazione e senza sorteggio.

Il secondo motivo investe la sufficienza della motivazione resa per relationem alla nota ministeriale. Anche questa censura è respinta. La Corte condivide l’assunto del TAR secondo cui la scelta dei componenti interni si fondava unicamente sulla constatazione dell’assenza di un docente interno al settore, senza alcuna analisi della possibilità di nominare docenti di altre istituzioni o esperti esterni. Manca, in particolare, il passaggio motivazionale sull’eventuale impossibilità di reperire all’esterno esperti della materia: la carenza dell’iter logico si traduce in violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.

La Corte sottolinea inoltre che la commissione constava di un solo componente qualificato in un settore affine, mentre gli altri due afferivano a materie differenti, non riconducibili all’area delle discipline delle pratiche linguistiche ove si colloca l’insegnamento di Dizione. Il terzo motivo, volto a contestare il giudizio di estraneità delle competenze, è dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata non era entrata nel merito della qualificazione tecnica dei docenti. L’appello è dunque respinto, con condanna dell’Accademia alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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