Liste elettorali e dichiarazione di incandidabilità: ammesso il soccorso istruttorio (TAR Molise n. 341 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, richiesta dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 per effetto dell’estensione disposta dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 235/2012, costituisce onere la cui omissione può condurre alla cancellazione del candidato dalla lista. Tuttavia, quando la lacuna non riguardi la mancanza assoluta dell’atto ma una dichiarazione di accettazione semplicemente incompleta, e l’errore sia scusabile per l’oscurità della norma estensiva, trova applicazione il soccorso istruttorio previsto dall’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960. La regolarizzazione successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste non determina l’annullamento delle elezioni ove avvenga con modalità compatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale e nessun candidato versi in alcuna causa di incandidabilità.
Il Fatto
Un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comunemolano impugnava gli atti di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali, unitamente al verbale con cui la sottocommissione elettorale circondariale aveva ammesso alla consultazione la lista collegata al candidato poi risultato eletto. Il ricorrente deduceva che le dichiarazioni di accettazione delle candidature, sia per la carica di sindaco sia per quella di consigliere, erano prive della dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di incandidabilità richiamate dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Da qui la domanda di annullamento integrale delle elezioni e della proclamazione degli eletti, con conseguente rinnovo delle operazioni.
La vicenda procedurale era però più articolata. La sottocommissione, all’esito della verifica, aveva inviato una pec al delegato di lista il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste; nello stesso giorno il delegato aveva prodotto tredici nuove dichiarazioni di accettazione, complete delle clausole inizialmente mancanti. Su queste basi la lista aveva partecipato alla consultazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal riconoscimento dell’esistenza dell’onere dichiarativo. L’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 235/2012 impone agli uffici di cancellare dalle liste i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva; e l’art. 16, comma 2 del medesimo decreto estende tale regime alle incandidabilità disciplinate dal testo unico degli enti locali. Il Collegio respinge quindi la tesi difensiva secondo cui l’omissione iniziale non avrebbe potuto in alcun modo condurre all’esclusione: i controinteressati versavano nella prima delle condizioni contemplate dalla norma e sarebbero potuti essere esclusi.
Il percorso argomentativo cambia però passo sul piano della sanabilità. Il ricorrente aveva seccamente negato l’applicabilità dell’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960. Il Collegio ritiene invece che quella previsione operi nel caso concreto. La giurisprudenza amministrativa, pur cauta nel disegnarne l’ambito, ne ammette l’applicazione in presenza di errore scusabile, caso fortuito, forza maggiore o fatto dell’amministrazione, e comunque quando la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi del procedimento elettorale.
La scusabilità dell’errore viene motivata con l’oscurità della formulazione dell’art. 16, comma 2, giudicata “improvvidamente ermetica” e non univoca per il cittadino. Le istruzioni ministeriali, pur condivise nel merito, non sanano ipso facto la malcerta oggettiva della norma. Quanto all’operatività concreta del soccorso, il Tribunale valorizza la rapidità della reazione: la pec della sottocommissione e il deposito delle dichiarazioni integrative avvengono nello stesso giorno, dopo circa due ore. La clausola mancante, inoltre, non costituiva un atto autonomo ma un elemento della dichiarazione di accettazione, bisognevole di semplice integrazione.
Il richiamo agli artt. 28, comma 7, e 30, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 570/1960 non giova al ricorrente: il coordinamento con la norma estensiva lascia intatti sia il problema di chiarezza sia la possibilità di ovviarvi mediante il soccorso. Ulteriore ragione di rigetto è tratta dall’orientamento del C.G.A.R.S. n. 31 del 2019, che esclude l’annullamento della proclamazione quando l’accertamento confermi il possesso dei requisiti e qualifica le difformità dichiarative come irregolarità formale. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.