Commissione di disciplina militare e assenza del Comandante nella fase decisionale (Cons. Stato n. 1818 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare militare, la partecipazione del Comandante alla sola fase preliminare di acquisizione degli elementi istruttori e di contraddittorio con l’incolpato non integra violazione dell’art. 1399 C.O.M. né del principio di imparzialità. Il fatto che il Comandante congedi l’incolpato e il difensore e inviti la commissione a ritirarsi per deliberare, assentandosi per il tempo necessario, non comporta alcuna indebita ingerenza nella fase decisionale. La circostanza che il parere gli sia poi formalmente comunicato è fisiologica e non inficia la legittimità del giudizio della commissione. La sentenza penale assolutoria fondata sul difetto dell’elemento psicologico non è utilmente invocabile in sede disciplinare quando confermi le circostanze fattuali poste a base del provvedimento sanzionatorio.

Il Fatto

Un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, addetto al servizio di vigilanza presso gli uffici della presidenza del GIP di un tribunale, subiva l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il provvedimento gli contestava di essersi trattenuto quasi ininterrottamente nei pressi dell’ufficio di presidenza, omettendo le prescritte ispezioni ai corridoi e alle scale di sicurezza, di aver consentito l’accesso a quattro persone non autorizzate intrattenendosi a conversare e di aver utilizzato il pc per attività estranee al servizio.

Il militare impugnava dinanzi al T.a.r. Campania sia la sanzione sia il rigetto del ricorso gerarchico. Il Tribunale respingeva il gravame e compensava le spese. Proponeva allora appello, lamentando l’indebita partecipazione del Comandante alla fase decisionale della commissione e la mancata valorizzazione della sentenza penale assolutoria intervenuta nelle more.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sull’assunto che il Comandante avesse esercitato un indebito potere decisionale, tanto da firmare il verbale del parere. La verifica si fonda sulla documentazione di causa, in particolare sul verbale della commissione di disciplina, dal quale emerge che alle 11:40 il Comandante congeda incolpato e difensore e invita la commissione a ritirarsi per discutere e concordare il parere, alle 12:15 la commissione si riunisce nuovamente ed esprime il parere in apposito verbale redatto a parte, alle 12:20 la commissione è congedata e l’incolpato riammesso.

Da tale formulazione il Consiglio di Stato ricava che il Comandante non partecipò alle operazioni decisionali. Irrilevante è che sia stato formalmente edotto della decisione assunta, comunicata poi all’incolpato. La Corte valorizza la finestra temporale di circa trentacinque minuti tra le due sedute, durante la quale il Comandante si assentò per consentire all’organo competente di esprimersi. La censura è quindi infondata per difetto di riscontro negli atti.

Quanto al secondo motivo, l’appellante sosteneva che il T.a.r. non avesse considerato la sentenza assolutoria del giudice militare, che avrebbe accertato circostanze tali da escludere i presupposti della sanzione. Il Collegio ritiene la doglianza infondata: la pronuncia penale, pur assolutoria per difetto del necessario dolo, conferma le circostanze fattuali poste a base del provvedimento disciplinare e attesta la condotta comunque scorretta tenuta durante il servizio.

Il Consiglio di Stato condivide sul punto le osservazioni del primo giudice: ciò che assume rilievo disciplinare non è il mancato svolgimento in forma dinamica del servizio, bensì il contegno serbato dal militare nel periodo di stazionamento, essendosi intrattenuto conversando e consumando cibo sul posto. La condotta integra i presupposti dell’art. 751 del d.P.R. n. 90/2010, quanto alla violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni, al comportamento lesivo del prestigio delle Forze armate e alla negligenza nell’espletamento del servizio. Il quadro motivazionale risulta complesso e adeguato.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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