Danno da amianto: serve la patologia, non basta la paura di ammalarsi (Cons. Stato n. 1819 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esposizione del lavoratore alle fibre di amianto sul luogo di lavoro, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale esige che il servizio abbia innescato una precisa patologia, non essendo sufficiente una mera sofferenza psicologica né la consapevolezza del rischio. La paura di ammalarsi è risarcibile solo in presenza di una lesione già conclamata, come le placche pleuriche, che costituisce il presupposto biologico del turbamento. La sola esposizione, anche protratta, non è fonte autonoma di danno. Quanto ai benefici previdenziali, il riconoscimento presuppone la prova di un’esposizione ultradecennale e superiore alla soglia delle cento fibre per litro, nonché un comportamento illegittimo del datore di lavoro causalmente idoneo a precludere il beneficio.

Il Fatto

Un Luogotenente Pilota in congedo della Guardia di Finanza conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale del Corpo, deducendo di aver subito danni per l’inalazione di fibre di amianto durante il servizio, prestato dal 26 settembre 1977 al 12 gennaio 2012. Chiedeva l’accertamento della violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e della normativa speciale, la condanna al risarcimento dei danni morali da esposizione e da paura di ammalarsi, nonché il ristoro per il mancato accredito dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/1992 e per la perdita del collocamento in ausiliaria ovvero del diritto al c.d. moltiplicatore.

Il T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Proponeva appello, articolando quattro motivi incentrati sull’omesso esame delle deduzioni, sull’erronea valutazione della colpa e sull’insufficienza dell’istruttoria, invocando CTU o verificazione medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, muovendo dalla ricostruzione del contesto temporale secondo il principio tempus regit actum. La vicenda resta circoscritta al periodo di servizio ed alla proposizione del gravame di prime cure, senza potersi estendere a sopravvenienze successive. Su questa base dichiara inammissibile l’istanza istruttoria fondata sulla sentenza del T.a.r. Trento n. 153 del 2025, che riguarda una sequenza di giudizi delle C.M.O. collocata in epoca posteriore e non incide sulla fascia temporale di causa.

Nel merito, la Corte rileva che dalla documentazione non emerge alcuna condizione patologica imputabile all’esposizione nel periodo considerato. L’appellante lamenta un disagio psicologico legato alla consapevolezza delle possibili conseguenze, ma difetta il presupposto effettuale della pretesa: l’insorgenza di una malattia. Richiama sul punto Cass. civ. sez. lav. n. 24217 del 2017, secondo cui al lavoratore con placche pleuriche è risarcibile anche il danno morale da paura di ammalarsi, ma chiarisce che nel caso concreto manca la lesione fisica che legittima il riconoscimento.

Quanto ai benefici previdenziali, il Collegio conferma la sentenza di primo grado: non è raggiunta la prova di un’esposizione ultradecennale e superiore alla soglia delle cento fibre per litro, richiesta dall’art. 47 d.l. n. 269/2003. Manca inoltre un comportamento scorretto dell’Amministrazione, che ha avuto contezza della possibile esposizione solo dal 2012, in prossimità della fine del periodo di riferimento. Non configurabile è altresì un onere informativo anticipato né un colpevole ritardo nella sorveglianza sanitaria.

La Corte conferma infine il rigetto della pretesa relativa al mancato collocamento in ausiliaria ed al c.d. moltiplicatore, non risultando il raggiungimento dei limiti di età previsti. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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