Reciprocità delle condotte non esclude l’ammonimento per atti persecutori (Cons. Stato n. 5865 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento per atti persecutori ha natura preventiva e cautelare e si fonda su un giudizio prognostico ex ante, non sull’accertamento certo della responsabilità per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.. Ai fini della sua adozione è sufficiente un quadro indiziario assistito da adeguato grado di attendibilità, essendo l’istruttoria sommaria per definizione. La reciprocità delle condotte moleste non esclude di per sé la configurabilità del delitto di atti persecutori e, a fortiori, non preclude l’ammonimento. La sintetica motivazione con cui l’Amministrazione disattende le osservazioni dell’ammonito può ritenersi sufficiente, non essendo quella sede deputata all’accertamento pieno dei fatti storici.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Varese ha emesso un provvedimento di ammonimento per atti persecutori nei confronti dell’odierno appellante, su istanza di due vicini di casa. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso, ritenendo i fatti richiamati nel provvedimento pienamente idonei a sostenerlo secondo un giudizio di ragionevolezza.

Ha proposto appello il destinatario dell’ammonimento, lamentando la violazione delle garanzie partecipative, il travisamento dei fatti e la carenza e illogicità della motivazione. L’Amministrazione non si è costituita; i controinteressati hanno depositato memorie a sostegno della legittimità della sentenza e del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura preventiva e cautelare dell’ammonimento orale, finalizzato a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 9211/2024.

Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità parziale: nel ricorso di primo grado l’appellante non aveva lamentato la mancata audizione né l’ostensione parziale degli atti, ma si era limitato a censurare la carenza di motivazione sulla memoria prodotta ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel merito di tale profilo, il Consiglio rileva che nella memoria l’ammonito non contestava i fatti storici allegati, ma si limitava a ridimensionarli o a proporne una lettura diversa. Tenuto conto della natura cautelare del provvedimento e del carattere sommario dell’istruttoria, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali non è necessaria la prova dell’effettiva sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 748/2023. La sintetica motivazione con cui l’Amministrazione ha disatteso le osservazioni è dunque sufficiente, non essendo quella sede deputata ad accertare con certezza la responsabilità dell’ammonito.

Quanto alle censure sulla valutazione discrezionale, il Collegio la ritiene immune da evidenti vizi, stante l’oggettiva sussistenza dei fatti storici e l’esistenza di riscontri esterni, comprese le dichiarazioni di terzi estranei acquisite in primo grado. In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori (Cass. pen., Sez. V, n. 42643 del 2021), sicché a fortiori non preclude l’ammonimento.

Il quadro conflittuale di pessimi rapporti di vicinato, con reciproche azioni offensive, non vale dunque a disvelare l’illegittimità del provvedimento. L’appello è respinto; le spese di lite, liquidate in € 3.000, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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