Commissione di gara nei servizi educativi e competenza in aree tematiche omogenee (Cons. Stato n. 4196 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittima composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, ma la competenza va riferita ad aree tematiche omogenee e non alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto. La norma non condiziona il tipo e il livello di esperienza richiesto al contenuto del disciplinare di gara, dal quale prescinde, ma solo al settore di gara. La pedagogia e la didattica sono discipline generali che ricomprendono l’istruzione infantile, sicché costituiscono materie omogenee rispetto all’affidamento dei servizi educativi degli asili nido e della scuola dell’infanzia. È irrilevante il difetto di un titolo di studio specifico nel settore, quando i commissari abbiano comunque maturato esperienza concreta nella didattica e nell’istruzione.

Il Fatto

Il Comune ha indetto una gara per la gestione dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido e della scuola dell’infanzia comunale, divisa in due lotti, aggiudicati a un raggruppamento di cooperative sociali. Una consorziata, classificatasi terza, ha impugnato gli atti di gara con due ricorsi riuniti e successivi motivi aggiunti, lamentando tra l’altro la illegittima composizione della commissione, priva di membri con competenze educative e pedagogiche, oltre alla mancanza di clausole sociali e di revisione prezzi e alla sottostima del costo della manodopera.

Il TAR Molise, applicando il principio della ragione più liquida, ha accolto il motivo sull’incompetenza della commissione e assorbito gli altri. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’irricevibilità e l’inammissibilità della censura e l’erroneità nel merito della statuizione sulla composizione dell’organo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo e conferma che la nomina della commissione è atto endoprocedimentale, impugnabile solo all’esito della gara, quando la lesione diviene certa e attuale: prima di quel momento la commissione potrebbe valutare favorevolmente l’offerta del concorrente che ne contesta la composizione.

Nel merito il Consiglio di Stato accoglie il terzo motivo. L’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 riprende l’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e non innova sul punto. Il TAR ha correttamente richiamato i principi di settore, ma li ha applicati in modo erroneo, per inesatta interpretazione della norma e imprecisa valutazione del fatto. La legge non impone rigida corrispondenza tra competenza dei commissari e singoli ambiti materiali dell’appalto, e il requisito è soddisfatto quando la prevalente presenza di esperti del settore sia verificata con ragionevolezza.

Il giudice di primo grado ha valorizzato il disciplinare di gara per trattare la scuola dell’infanzia come settore non assimilabile ad altri livelli di istruzione. La Corte ritiene il contrario: pedagogia e didattica sono discipline generali che ricomprendono l’istruzione infantile. Il disciplinare non può condizionare il livello di esperienza richiesto, che dipende solo dal settore dell’appalto.

Assume quindi rilievo la concreta esperienza didattica di un commissario, anche se maturata nella scuola secondaria e come insegnante di sostegno, e quella dell’altro quale dirigente dell’area dei servizi alla persona e dell’istruzione, circostanza trascurata dal TAR. È irrilevante la laurea in giurisprudenza, avendo i commissari maturato esperienza nel settore della didattica.

Accolto l’appello, il Consiglio esamina i motivi assorbiti e li rigetta. Le censure al bando sono inammissibili per difetto di interesse concreto, non avendo la ricorrente allegato maggiori chance di aggiudicazione. I motivi aggiunti sul lotto 1 sono infondati quanto alla regolarità fiscale della seconda classificata; quelli sul lotto 2 sono in parte infondati e in parte inammissibili, anche per abuso del processo. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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