Errore di fatto revocatorio escluso se investe la valutazione delle risultanze processuali (Cons. Stato n. 4195 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., si configura solo quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, sempre che quel fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali e la mancata valutazione di un documento versato in atti non integrano l’errore di fatto, ma un errore di giudizio, censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con la revocazione. Parimenti esclusa è la revocazione che investa una questione sulla quale il giudice abbia specificamente statuito, perché in tal caso la censura si rivolge ancora una volta alla valutazione delle risultanze processuali.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per la revocazione della sentenza con cui la Sezione Sesta, in accoglimento dell’appello del Comune, aveva respinto il ricorso di primo grado avverso un’ingiunzione di demolizione relativa a un piccolo manufatto in muratura realizzato, secondo la tesi del privato, alla fine degli anni Venti del Novecento sulla copertura di un corso d’acqua.

Il TAR Marche aveva annullato l’ordine di demolizione, ritenendo il manufatto edificato su area privata e anteriormente alla delibera podestarile del 1934 che vietava le sopraelevazioni su quella zona. Il giudice di appello, riformando la decisione, aveva invece escluso che il privato avesse assolto all’onere probatorio sulla data di realizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la revocazione inammissibile, perché nessuno dei vizi dedotti integra l’errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra attività intellettiva e attività sensoriale-percettiva: la prima dà luogo a errore di diritto, la seconda soltanto all’errore di fatto.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata percezione di una perizia tecnica versata in atti, che avrebbe collocato la costruzione nel 1928. La Corte replica che l’incompleto apprezzamento delle risultanze processuali non concretizza l’errore revocatorio, ma un errore di giudizio. La contestazione sull’attività valutativa del giudice, che ha dato prevalenza ad alcuni aspetti di un documento piuttosto che ad altri, attiene alla diversa sfera dell’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale. Il Collegio richiama sul punto una consolidata giurisprudenza amministrativa, tra cui Sez. VII n. 2602 del 2025, Sez. VI n. 2364 del 2025, Sez. V n. 1234 del 2025 e Sez. VII n. 1458 del 2022.

Quanto alla dedotta omissione di pronuncia, la Corte rileva che il giudice di appello si è esplicitamente pronunciato sull’epoca di costruzione, ritenendo privi di consistenza gli elementi addotti dal privato a sostegno dell’anteriorità rispetto al 1934.

Il secondo motivo riguardava i presunti vizi di sottoscrizione dell’atto di appello, della relata di notifica e della procura. Anche qui la revocazione è esclusa: si tratta di una questione sulla quale la sentenza revocanda si è specificamente pronunciata, e l’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. richiede espressamente che il fatto non abbia costituito un punto controverso oggetto di decisione. Diversamente opinando, la revocazione finirebbe per censurare ancora una volta la valutazione delle risultanze processuali. Sul punto il Collegio richiama, tra le altre, Sez. VI n. 1873 del 2025, Sez. II n. 1530 del 2025 e Sez. VII n. 10268 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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