Delega commissariale alla firma dei contratti sanitari e clausola di salvaguardia (TAR Molise n. 203 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal Commissario ad acta ai dirigenti regionali e aziendali per la sottoscrizione materiale dei contratti con gli erogatori privati accreditati non integra difetto assoluto di attribuzione, ove il suo contenuto sia rigorosamente perimetrato ai limiti di finanziamento già determinati in sede commissariale. Non è configurabile un vizio di incompetenza quando ricorra non una delega di funzioni, ma una mera delega di firma, che lascia gli atti sostanzialmente riferibili all’autorità delegante. La clausola di salvaguardia che imponga la rinuncia ad azioni e impugnazioni va interpretata come riferita ai soli provvedimenti già adottati o conoscibili al momento della sottoscrizione. Ove la sottoscrizione intervenga dopo l’adozione degli atti contestati, e con piena conoscenza degli stessi, non si configura alcuna compromissione sproporzionata del diritto di difesa né del principio di libera iniziativa economica.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, autorizzata e accreditata per prestazioni ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale, ha impugnato il DCA n. 17/2022 con cui il Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale ha dato attuazione ai precedenti decreti nn. 56/2020, 60/2020 e 108/2021. Tali decreti avevano fissato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni erogate dagli operatori accreditati negli anni 2020 e 2021 e approvato i relativi schemi contrattuali.

La ricorrente ha contestato anche gli schemi contrattuali trasmessi dall’azienda sanitaria regionale, deducendo quattro motivi: difetto di attribuzione, irragionevolezza del mantenimento della clausola di salvaguardia per il solo esercizio 2020, carenza di istruttoria e illegittimità derivata. L’amministrazione sanitaria ha eccepito inammissibilità e improcedibilità, chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito per la ragionevole certezza dell’infondatezza del gravame. Sul primo motivo ha escluso la paventata interferenza con il mandato commissariale. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021 include tra i compiti del Commissario proprio quello di definire i tetti di spesa e i conseguenti contratti con gli erogatori privati.

Le disposizioni del decreto impugnato conferiscono ai dirigenti una delega avente ad oggetto la sola sottoscrizione materiale dei contratti. La previa quantificazione del budget per singola struttura opera esclusivamente entro i limiti massimi già fissati e secondo i parametri di riferimento dell’anno 2019. Tale rigorosa perimetrazione esclude l’attribuzione di qualsivoglia potere discrezionale in capo al delegato. Il Collegio richiama le proprie pronunce n. 306/2023 e n. 312/2023 e la giurisprudenza amministrativa sulla distinzione tra delega di funzioni e mera delega di firma.

Quanto alla clausola di salvaguardia, la sua eliminazione dal solo schema del 2021 trovava motivazione nell’adeguamento alle indicazioni dell’ordinanza cautelare n. 17/2022 dello stesso Tribunale. Tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura. Il Collegio ha poi escluso la nullità della clausola per contrarietà a norme imperative: la ricorrente ha sottoscritto il contratto 2020 in data 9.5.2022, dopo l’adozione degli atti impugnati e dopo la notifica del ricorso, accettandone incondizionatamente il contenuto e rinunciando alle azioni già intraprese.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il decreto n. 17/2022 non reca alcuna conferma dei tetti di spesa, ma risponde al solo scopo operativo di promuovere le contrattualizzazioni. Le censure sui limiti di spesa attribuiscono al provvedimento una natura confermativa che esso non ha e andavano fatte valere avverso i decreti presupposti. Il quarto motivo è stato respinto perché i ricorsi avverso gli atti presupposti sono stati definiti con la sentenza n. 255/2024 di improcedibilità e con la sentenza n. 275/2023 di rigetto.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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