Trasferimenti universitari: il test di ammissione come criterio preferenziale legittimo (Cons. Stato n. 3374 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’area medico-chirurgica, il bando può attribuire valore preferenziale all’avvenuto superamento del test nazionale di ammissione di cui all’art. 4 legge n. 264/1999. La normativa primaria e secondaria non pone alcuna preclusione espressa a un simile criterio, che non costituisce requisito di ammissione ma solo parametro di graduazione. La scelta rientra nell’autonomia universitaria tutelata dall’art. 33 Cost. e nel principio di merito ex art. 34 Cost.; il giudice amministrativo può sindacarla solo per macroscopica illogicità o travisamento del fatto. È pertanto illegittima la sentenza che annulli il bando per aver ritenuto recessivi i criteri fondati sul merito accademico.

Il Fatto

Un ateneo romano pubblicava, il 30 giugno 2022, un avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria, da coprire mediante trasferimento per l’a.a. 2022/2023. L’art. 5 del bando indicava i criteri di valutazione in ordine di importanza, collocando al primo posto i candidati vincitori del concorso di ammissione ex legge n. 264/1999 e solo ai gradini successivi i parametri della carriera accademica.

La candidata, non vincitrice del test, si collocava in posizione non utile nella graduatoria del 14 ottobre 2022 e poi in quella rieditata in autotutela il 31 gennaio 2023. Impugnava la graduatoria iniziale e, con motivi aggiunti, quella nuova. Il TAR Lazio dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta sostituzione della graduatoria, accoglieva i motivi aggiunti e annullava in parte il bando, ravvisando irragionevolezza nella valenza prioritaria attribuita al superamento del test. Propone appello l’ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. I criteri contestati erano contenuti nell’art. 5 del bando del 30 giugno 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 1° dicembre 2022, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dell’art. 29 c.p.a. La candidata conosceva la clausola al momento della pubblicazione e avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente, non potendo dolersi ex post di prescrizioni accettate con la partecipazione.

Anche il secondo motivo è fondato. Il principio dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2015 riguarda il superamento del test quale requisito di ammissione, non quale criterio preferenziale nelle procedure di trasferimento: la fattispecie è diversa e il precedente non è pertinente. Né la normativa primaria né quella secondaria vietano di inserire la prova di accesso tra i parametri di preferenza.

La graduazione dei criteri è scelta discrezionale dell’amministrazione, espressione dell’autonomia costituzionalmente tutelata dall’art. 33 Cost. Il giudice può sindacarla solo per palese irrazionalità o travisamento. Nella specie il superamento del test è mero criterio preferenziale e non appare macroscopicamente illogico, poiché valorizza un titolo di merito conseguito.

La Corte richiama la Adunanza plenaria n. 16 del 2018, che anzi valorizza il superamento del test di ingresso, e afferma che escludere simile circostanza priverebbe i candidati di un titolo acquisito, in contrasto con il principio di meritocrazia dell’art. 34 Cost. Il TAR ha quindi sovrapposto le proprie valutazioni a quelle dell’ateneo.

Accolti il primo e il secondo motivo, resta assorbito il terzo. La sentenza è riformata e i motivi aggiunti respinti; le spese del doppio grado sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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