Compartecipazione ai servizi per disabili illegittima se elude la disciplina ISEE (TAR Emilia-Romagna n. 559 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ISEE, disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, è lo strumento con cui i Comuni individuano sia i destinatari delle prestazioni sociali agevolate sia la misura della compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Non è consentito derogarvi facendo ricorso ad altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche. È pertanto illegittima la deliberazione che, pur richiamando formalmente l’ISEE, determini quote giornaliere di compartecipazione tali da imporre all’utente un esborso annuo superiore al suo stesso indicatore. Parimenti illegittima è la pretesa di far pagare a parte, in misura fissa e prescindendo dall’ISEE, il servizio di trasporto verso il centro diurno, accessorio ma funzionale alla fruizione del servizio principale. Restano fuori dal perimetro dell’ISEE le risorse di parenti e affini non rientranti nel nucleo familiare dell’assistito.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, operante a tutela dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale con cui sono stati fissati i criteri di contribuzione a carico degli utenti dei centri socio-riabilitativi residenziali e diurni. Il provvedimento dava applicazione al regolamento comunale approvato dal Consiglio.
Secondo la ricorrente, le fasce di contribuzione previste non erano rapportate alla ricchezza espressa dall’ISEE: la soglia di esenzione risultava irrisoria, la compartecipazione giornaliera cresceva in modo disallineato rispetto all’indicatore e il trasporto veniva comunque addebitato a parte, anche a chi aveva ISEE nullo. Di qui i motivi di ricorso per violazione della disciplina dell’ISEE e dei principi costituzionali in materia di capacità contributiva e uguaglianza sostanziale. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, per giurisprudenza consolidata, l’ISEE è lo strumento per individuare tanto l’accesso alla prestazione assistenziale quanto il livello di compartecipazione alla spesa, senza che i Comuni possano sostituirvi altri sistemi di calcolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 3072/2023 e n. 7850/2020). Richiama poi il D.P.C.M. n. 159/2013, che esclude dal computo i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità e definisce il nucleo familiare del beneficiario.
Il passaggio centrale è il calcolo effettuato sui dati della stessa difesa comunale: moltiplicando la quota giornaliera per i 220 giorni annui di servizio, l’utente con reddito prossimo al limite inferiore della fascia si vede richiedere una somma complessiva superiore al proprio ISEE. Le fasce rispettano solo apparentemente la disciplina: in concreto la elusione è dimostrata, e il Comune non ha affatto tenuto conto dell’indicatore.
Analoga conclusione vale per il trasporto. Anche con ISEE pari a zero il servizio non è gratuito, perché l’utente paga comunque una quota fissa. Il Collegio respinge la tesi dell’accessorietà: il trasporto è funzionale alla fruizione del centro diurno e, senza di esso, il disabile difficilmente potrebbe raggiungerlo, in spregio ai principi di inclusione e integrazione (TAR Lombardia – Brescia, n. 818/2020). Né vale l’argomento che la pretesa sarebbe contenuta nel regolamento consiliare non impugnato: questo fissa il costo base, ma demanda alla Giunta i criteri di compartecipazione, che devono comunque seguire l’ISEE.
Quanto alle risorse di parenti e affini estranei al nucleo familiare, il Tribunale ritiene che la scelta legislativa di escluderle sia non irragionevole e dia attuazione al principio di solidarietà sociale degli artt. 2 e 38 Cost. L’eventuale contrasto andava semmai dedotto impugnando l’atto normativo. Il ricorso è dunque accolto e l’atto annullato, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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