Requisito della rimessa nel Comune per l’autorizzazione NCC e decadenza (Cons. Stato n. 8572 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992 impone, per conseguire e mantenere l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Tale requisito assicura la dimensione locale del servizio, che pur potendosi svolgere senza limiti spaziali deve cominciare e terminare presso la rimessa situata nel territorio comunale. La decadenza può fondarsi sull’accertata perdita della disponibilità della sede o della rimessa, essendo le due nozioni indifferentemente richiamate dalla norma. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in assenza di disposizione che ne sancisca la perentorietà, ha natura ordinatoria e acceleratoria, con la conseguenza che il provvedimento tardivo non è di per sé illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società cooperativa titolare di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ha impugnato due ordinanze comunali che ne hanno disposto la decadenza per carenza del requisito della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale. Le autorizzazioni, risalenti al gennaio 2020, erano state rilasciate per due veicoli, poi destinati a diversa società mediante istanze di trasferimento presentate nel marzo 2021.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che dagli accertamenti della Polizia locale risultasse la perdita della sede operativa nel territorio comunale. L’appellante ha reiterato le censure, sostenendo di disporre del rimessaggio presso una ditta privata, documentato da regolare fatturazione, e deducendo la tardività del provvedimento rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, complementari. Il primo contesta la ritenuta insussistenza della sede operativa, mentre il provvedimento di decadenza aveva contestato soltanto il mancato possesso della rimessa; il secondo riguarda la tardività dell’adozione del provvedimento rispetto al termine di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Il Collegio muove dalla funzione del requisito. L’obbligo di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio comunale che ha rilasciato la licenza è finalizzato a garantire che il servizio, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa situata nel territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il servizio sia svolto almeno tendenzialmente a favore della comunità locale.
Su questa base, la doglianza che assume un’incoerenza tra l’ordinanza, riferita all’assenza di rimessa, e la sentenza, riferita alla perdita della sede operativa, non è accolta: la norma richiama indifferentemente sede o rimessa, sicché la distinzione non assume rilievo dirimente. Quanto alla prova, i provvedimenti risultano adottati all’esito di un’istruttoria della Polizia locale, che con sopralluogo presso i locali della ditta aveva accertato il mancato rinnovo del contratto e la perdita della sede da circa due anni. Tale relazione è ritenuta prevalente, per efficacia probatoria e prospettiva diacronica, rispetto alle attestazioni versate in atti, generiche e prive di sottoscrizione.
La censura sulla tardività è giudicata infondata. A prescindere dall’applicabilità del termine di trenta giorni, il Collegio afferma che, in assenza di norma che ne disponga la perentorietà, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio, ha natura meramente ordinatoria e acceleratoria: il provvedimento tardivo non è perciò di per sé illegittimo.
L’appello è pertanto respinto perché infondato. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione comunale.
Nota della Redazione
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