Transito in magistratura tributaria: anzianità fino alla nomina, senza doppio computo (Cons. Stato n. 291 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel transito dalla magistratura ordinaria alla magistratura tributaria professionale, l’anzianità rilevante ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico non si arresta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello, ma si estende fino al giorno di effettiva immissione nelle nuove funzioni. Il rinvio operato dall’art. 1, comma 8, legge n. 130/2022 al comma 7 non autorizza alcun azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza dopo la domanda. Nel periodo intercorrente tra la scadenza dell’interpello e l’ingresso nella giurisdizione tributaria è computabile la sola anzianità professionale di provenienza, non anche quella maturata nello svolgimento della funzione onoraria di giudice tributario. La disposizione che consente la doppia valutazione del medesimo periodo ha natura eccezionale e non tollera applicazione estensiva. I benefici dell’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000 non si estendono alla magistratura tributaria, difettando una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione.
Il Fatto
Un magistrato ordinario, in servizio dal 2007 e contemporaneamente titolare di funzione onoraria di giudice tributario con incarico di vicepresidente di sezione, partecipava all’interpello indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e transitava nella magistratura tributaria professionale con decorrenza dal 1° febbraio 2024. Il decreto di nomina computava l’anzianità alla data di scadenza della domanda, riconoscendogli la qualifica corrispondente a diciannove anni e otto mesi, con classe 8 e scatto 1.
Il magistrato impugnava gli atti di inquadramento davanti al TAR Campania, invocando il riconoscimento di venti anni, sette mesi e venticinque giorni, e chiedeva la declaratoria del diritto al corretto inquadramento. Il TAR accoglieva il ricorso, annullando i decreti nella parte in cui assumevano l’anzianità alla data del 14 febbraio 2023, e rimetteva all’amministrazione il calcolo. Proponevano appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza; il magistrato spiegava appello incidentale sulla progressione economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla finalità della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022: favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni assicurando continuità di carriera e valorizzazione dell’esperienza acquisita. Escludere il periodo compreso tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo contrasterebbe con questo obiettivo e genererebbe disparità tra magistrati che hanno prestato identico servizio, in contrasto con il precedente della Sez. VII n. 9702 del 20.11.2025.
Il rinvio del comma 8 al comma 7 viene quindi letto in senso riduttivo: esso vale a precisare che l’inquadramento non azzera l’anzianità valutata come requisito per la collocazione in graduatoria, non già a escludere il periodo successivo. L’art. 1, comma 8, legge n. 130/2022 conserva ai fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata e impone di applicare ai transitati le disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Su questo punto il Consiglio di Stato corregge però il primo giudice. Il riconoscimento del periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024 riguarda la sola anzianità maturata nella magistratura ordinaria. Non può esservi sommata, per lo stesso arco temporale, l’anzianità maturata nello svolgimento delle funzioni onorarie. La funzione onoraria si caratterizza per accessorietà e si svolgeva in parallelo all’attività professionale: valutarne due volte lo stesso periodo sarebbe illogico. La doppia valutazione è ammessa solo dove una disposizione esplicita lo preveda, con finalità incentivante, e in quanto norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Per il periodo intermedio rileva dunque esclusivamente l’anzianità professionale di provenienza, a pena di responsabilità erariale per emolumenti indebiti.
Quanto all’appello incidentale, la richiesta di applicare gli scatti derivanti dall’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000 è infondata. Il beneficio presuppone il raggiungimento del vertice della carriera giurisdizionale ordinaria e la astratta possibilità di ricoprire le funzioni di consigliere di Cassazione, qualifica priva di equivalente nell’ordinamento tributario. La progressione economica dei transitati segue le regole della nuova giurisdizione, secondo la tabella F-bis, senza estensioni di benefici propri della magistratura di provenienza. La diversità strutturale e funzionale tra le magistrature legittima la disciplina differenziata, tanto più che il transitato fruisce di misure agevolative ulteriori.
Il decreto ministeriale del 23 aprile 2025, adottato in ottemperanza alla sentenza impugnata, resta estraneo al giudizio perché non impugnato in primo grado. L’appello principale è accolto nei limiti indicati e respinto per il resto; l’appello incidentale è respinto; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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