Graduatoria concorsuale rettificata non impugnabile con motivi aggiunti (Cons. Stato n. 3488 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica della graduatoria definitiva che si limiti ad aggiungere un candidato, senza modificare la posizione degli altri, costituisce mero atto di rettifica e non rinnova l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione: essa non è autonomamente lesiva e non impone al candidato l’onere di impugnarla con motivi aggiunti. Il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità deve fondarsi sugli elementi prodotti dalle parti, ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Nelle prove concorsuali a risposta multipla la domanda è legittima solo se contempla un’unica risposta incontrovertibilmente esatta, essendo preclusa ogni interpretazione soggettiva della Commissione; ove il candidato debba scegliere l’opzione meno errata, il quesito è illegittimo e il punteggio va rideterminato.
Il Fatto
Il candidato impugnava davanti al TAR Lazio la graduatoria e l’elenco dei vincitori del concorso per funzionari tributari, bandito dall’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui lo collocava in posizione utile solo parzialmente, con un punteggio di 22,42. Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, l’amministrazione adottava un atto di rettifica che inseriva in graduatoria un ulteriore candidato, collocandolo in posizione deteriore.
Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per mancata impugnazione, con motivi aggiunti, della graduatoria rettificata. Il candidato appellava, censurando l’eccezione introdotta tardivamente dall’amministrazione e contestando che la rettifica avesse inciso sulla propria posizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sul punto processuale. La rettifica si era limitata a inserire un solo candidato, senza alcuna modifica sostanziale delle posizioni già definite. Si tratta dunque di mero atto di rettifica, che non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale e non reitera la lesione: ne deriva l’esclusione di ogni effetto preclusivo conseguente alla mancata impugnazione. Il richiamo è alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, VII, n. 1324 del 2022; Cons. Stato, VII, n. 205 del 2023; Cons. Stato n. 10215/2025; Consiglio di Stato sez. IV n. 178 del 2025).
Quanto all’eccezione di tardività del ricorso, la Corte la disattende: i vizi attinenti allo svolgimento delle prove divengono attuali e impugnabili solo con l’atto conclusivo della procedura, ossia la graduatoria finale. La pubblicazione degli esiti della prova scritta non esprime la volontà ultima dell’amministrazione né è immediatamente lesiva (Cons. Stato, sez. III, n. 2607 del 2023).
Nel merito, il Collegio ricorda che la discrezionalità nell’individuazione delle domande è sindacabile nei limiti esterni della manifesta illogicità e del rispetto del programma, mentre per le risposte l’ambito si riduce: deve esistere una sola risposta esatta (Cons. Stato, sez. II, n. 5820 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 4862 del 2012; Cons. Stato, sez. VI, n. 4432 del 2015).
Il quesito n. 44, sulla distinzione delle società secondo lo scopo, è ritenuto legittimo: la risposta indicata dall’amministrazione individua due scopi effettivamente riferibili alle società, mentre la distinzione tra società commerciale e non commerciale non attiene allo scopo. Il quesito n. 59, sui conferimenti nella s.r.l., è invece illegittimo: la risposta ritenuta corretta è intrinsecamente contraddittoria, giacché richiede il versamento del 25% e insieme l’integrale effettuazione di tutti i conferimenti, in contrasto con l’art. 2464 c.c. Il candidato si è trovato a scegliere l’opzione meno errata, non l’unica incontestabilmente esatta.
L’appello è quindi accolto nei limiti del quesito n. 59; l’amministrazione dovrà ricalcolare il punteggio e ricollocare il candidato in graduatoria. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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