Compensazione delle spese per complessità tecnica è potere discrezionale del giudice (Cons. Stato n. 4093 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di merito in ragione della complessità delle questioni trattate rientra nelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Essa costituisce esercizio di potere discrezionale, censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, inconsistenza o erroneità della motivazione. La valutazione sulla complessità tecnica delle questioni emerse in fase esecutiva integra dunque presupposto idoneo a giustificare la deroga al criterio della soccombenza. Il riparto paritario delle spese di verificazione e del commissario ad acta consegue alla medesima discrezionalità.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dall’ottemperanza di una sentenza con cui il TAR Lazio aveva riconosciuto al ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito, il risarcimento del danno per patologie dipendenti da causa di servizio, ordinando all’amministrazione di formulare una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il Ministero, sulla base di un parere medico-legale, comunicava che nulla era dovuto, stante la pensione privilegiata già percepita. Il ricorrente agiva quindi con ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., accolto dal TAR con nomina di un commissario ad acta.

Attivato il commissario, questi chiedeva chiarimenti al giudice ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. Il TAR affidava i quesiti medico-legali a un organismo verificatore e, all’esito, forniva le istruzioni richieste, disponendo la compensazione delle spese e ponendo a carico di entrambe le parti, in misura paritaria, le spese di verificazione e del commissario. Contro tale statuizione il Ministero proponeva appello, lamentando la violazione dell’art. 92 c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta un’unica questione: la legittimità della compensazione delle spese e del riparto paritario degli oneri di verificazione e del commissario ad acta. L’appellante sostiene che la complessità tecnica delle questioni non integri ipotesi di soccombenza reciproca né di novità della questione o mutamento di giurisprudenza, e che dunque la deroga al principio di soccombenza sia priva di idonea motivazione.

La doglianza è respinta. Il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo per cui la compensazione disposta in ragione della complessità delle questioni trattate rientra nelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. Il giudice di merito esercita qui un potere discrezionale, censurabile solo per manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 18467 del 2025 e Cons. Stato n. 3233 del 2025.

Applicando tale criterio, la Sezione ritiene che la peculiarità della vicenda, la complessità e, sotto certi aspetti, la novità della questione, nonché il complessivo andamento del giudizio giustifichino la decisione assunta dal primo giudice. La discrezionalità riconosciuta al giudice di merito non risulta esercitata in modo illogico, dovendosi valorizzare la complessità tecnica, medico-legale ed economica, emersa in fase esecutiva.

L’appello è pertanto respinto, con salvezza della sentenza impugnata. Non essendosi costituita la parte appellata, nulla è dovuto per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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