Misura compensativa per riconoscimento titolo estero e obbligo di preavviso (Cons. Stato n. 4101 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imposizione di una misura compensativa ai fini del riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero integra un provvedimento parzialmente negativo, giacché nega il riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’istante e gli impone adempimenti ulteriori per la concessione del bene della vita richiesto. Ne deriva l’obbligo dell’amministrazione di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990. L’onere di analitica motivazione richiesto dall’art. 22, comma 8-bis, d.lgs. n. 206/2007 si giustifica proprio in ragione di tale mancato riconoscimento e deve riguardare le differenze sostanziali di formazione e le ragioni per cui esse non sono compensabili. Non opera l’esclusione del preavviso prevista dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la decisione di imporre la misura dipende da una valutazione di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Slovenia. Con decreto dipartimentale l’amministrazione ha subordinato il riconoscimento al superamento di una misura compensativa di contenuto tecnico.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, assorbendo le restanti censure. L’amministrazione ha proposto appello, contestando la qualificazione del provvedimento in termini di diniego e sostenendo che si tratterebbe di un accoglimento sottoposto a condizione sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.lgs. n. 206/2007, che al Capo II del Titolo II disciplina il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione. L’art. 22, comma 1, consente di subordinare il riconoscimento a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale, a scelta del richiedente. Il comma 8-bis impone una decisione debitamente motivata, con comunicazione al richiedente del livello di qualifica posseduto e delle differenze sostanziali non compensabili.

Da tale disciplina il Consiglio di Stato trae la qualificazione decisiva: l’onere di analitica motivazione si giustifica proprio perché la misura compensativa comporta il mancato riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’istante. Tale mancato riconoscimento equivale a un provvedimento parzialmente negativo.

L’obbligo motivazionale deve quindi investire le differenze sostanziali tra la formazione ricevuta all’estero e quella sottesa al titolo richiesto in Italia, nonché le ragioni per cui esse non possono essere compensate dall’esperienza professionale o dall’apprendimento permanente. L’indicazione di tali ragioni individua, per il Collegio, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, proposta nell’esercizio di un interesse legittimo pretensivo.

La Corte aggiunge un argomento di coerenza: se la misura compensativa non avesse natura di diniego, il privato non avrebbe interesse ad impugnare un provvedimento favorevole. L’interesse ad agire sussiste invece pienamente quando si contesti la legittimità dell’imposizione, con conseguente obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis.

Il Collegio conferma infine l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché la scelta di imporre la misura dipende da una discrezionalità tecnica. In tale contesto il contributo partecipativo del privato assume rilievo collaborativo, difensivo e deflattivo del contenzioso. L’appello è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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