Compensazione delle spese solo per ragioni analoghe a quelle tipizzate (C.G.A.R.S. n. 670 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non ammetteva la compensazione per altre gravi ed eccezionali ragioni, resta subordinata alla ricorrenza di ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla legge, cioè di analoga gravità ed eccezionalità rispetto alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione o al mutamento della giurisprudenza. La Corte costituzionale n. 77 del 2018 non ha ripristinato la previgente clausola generale dei giusti motivi, ma ha tenuto fermo il carattere eccezionale del potere di compensazione. Ne consegue che la difficoltà di accertamento della genesi della patologia e la materia controversa non Integrano una ragione analoga a quelle tipizzate e non giustificano la compensazione. Il giudice che accolga la domanda deve pertanto pronunciare la condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la determinazione con cui il Centro Informatico Amministrativo della Guardia di Finanza non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia consistente negli esiti di un ictus cerebri ischemico. Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2930/2023, aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ma aveva compensato le spese di lite in ragione della materia controversa e delle difficoltà di accertamento della genesi delle patologie lamentate.

Il ricorrente ha proposto appello avverso il solo capo sulle spese, lamentando che le ragioni addotte dal primo giudice non rientrino tra i casi tassativi di compensazione previsti dall’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla disciplina della compensazione come risultante dal doppio intervento normativo e giurisprudenziale. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., novellato dal d.l. n. 132/2014, aveva individuato un elenco tassativo di ipotesi, riducendo drasticamente il potere discrezionale del giudice di merito. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 693 del 2022 e ricostruisce il quadro: la Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede la compensazione anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.

Il passaggio centrale riguarda la portata di quella pronuncia. La Corte costituzionale, nel richiamare l’originaria formulazione della norma e la clausola più severa introdotta da una novella anteriore al 2014, ha ritenuto che le sole ipotesi tassative non esauriscano le tipologie di novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Tuttavia, osserva il Collegio, la decisione non ha ripristinato la previgente clausola generale dei giusti motivi.

Il quid pluris richiesto è che le gravi ed eccezionali ragioni siano analoghe, cioè di analoga gravità ed eccezionalità rispetto alle ipotesi tipizzate, e dunque appartengano al novero delle sopravvenienze o delle situazioni di assoluta incertezza. La clausola non opera quindi come valvola di sfogo per qualunque difficoltà istruttoria.

Su questa base il Collegio esamina la motivazione del primo giudice. La materia controversa e le difficoltà di accertamento della genesi delle patologie lamentate non rientrano tra i casi tassativi, nemmeno nella lettura ampliata dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. L’appello è pertanto fondato e nel giudizio di primo grado doveva essere pronunciata condanna alle spese.

In accoglimento del gravame, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.500,00 complessivi, di cui 2.000 per il primo grado e 1.500 per l’appello, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate e refusione dei contributi unificati versati. La liquidazione tiene conto del minor valore dell’unico capo appellato rispetto all’intera controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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