Annullamento del regolamento comunale sulle antenne ed efficacia erga omnes del giudicato (C.G.A.R.S. n. 669 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento di un regolamento comunale produce effetti erga omnes, in ragione della natura normativa dell’atto caducato, e vincola ogni altro giudice a conformarsi all’accertamento in esso contenuto, a prescindere dalla correttezza della pronuncia. È pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo che applica una norma regolamentare già annullata con sentenza passata in giudicato. Il rilievo officioso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. non attribuisce alla parte un diritto al rinvio della causa, restando il contraddittorio limitato alle difese orali nella medesima udienza. La motivazione del provvedimento non può essere integrata postuma in sede giudiziale.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune un’istanza ex d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base di telefonia mobile su un fondo ricadente in zona A del regolamento comunale approvato nel 2012 e nel 2013. Il Comune rigettava l’istanza ritenendo ostativo l’art. 7 del regolamento, che imponeva una distanza minima di settecento metri dalla zona C1 del piano regolatore.

La società impugnava il diniego e il TAR Sicilia lo annullava con sentenza in forma semplificata, poiché lo stesso art. 7 era già stato annullato con precedente pronuncia passata in giudicato. Il Comune appellava, non essendosi costituito in primo grado; la società eccepiva l’inammissibilità del gravame per violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di rinvio avanzata in udienza dal difensore dell’appellante dopo il rilievo officioso. Secondo l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il termine per memorie è previsto solo quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; se il rilievo avviene in discussione, la norma impone unicamente l’indicazione a verbale. Il rinvio resta evenienza eccezionale e discrezionale, coerentemente con l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che lo consente in casi eccezionali, e con il principio di ragionevole durata del processo. La richiesta è dunque respinta.

Nel merito, il Collegio richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019. Il giudicato amministrativo opera di regola inter partes, ma produce effetti ultra partes nei casi di inscindibilità degli effetti o del vizio, tra cui l’annullamento di un regolamento, desunto dall’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971. L’efficacia erga omnes riguarda l’effetto caducatorio.

Il provvedimento di diniego era motivato esclusivamente con il richiamo all’art. 7 del regolamento approvato con delibera consiliare del 2013, già annullato con sentenza del 2022. Il Comune ha quindi applicato una norma regolamentare non più esistente. La tesi dell’ente, secondo cui sarebbe rimasta in vigore la delibera giuntale del 2012, non convince: le delibere non sono state prodotte e, in ogni caso, il diniego richiama espressamente la delibera consiliare annullata, né è ammessa un’integrazione postuma della motivazione.

Il secondo motivo, fondato sull’omessa impugnazione della delibera giuntale, è infondato perché tale atto non costituiva presupposto del diniego. Il terzo, volto a valorizzare il parere dell’ARPA, è infondato perché introduce ragioni ulteriori rispetto alla motivazione dell’atto, in violazione del principio secondo cui la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento. Il quarto, sulla asserita carenza di motivazione della sentenza, è infondato: l’art. 74 cod. proc. amm. consente la motivazione mediante sintetico riferimento al precedente conforme. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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