Compensazione delle spese illegittima per ragioni organizzative dell’amministrazione (Cons. Stato n. 2353 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le difficoltà di carattere organizzativo dell’amministrazione, l’esistenza di un diffuso contenzioso e la scarsità delle risorse non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese a danno della parte vittoriosa. La regola della soccombenza è derogabile solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Anche nel giudizio amministrativo la liquidazione segue i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che operano come criteri di orientamento e non come minimi inderogabili. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità giustificano una liquidazione contenuta, proporzionata all’importanza dell’opera prestata.

Il Fatto

La parte appellante aveva proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, notificata nel 2022 e rimasta inadempiuta. Il TAR, con sentenza n. 19259/2025, aveva accolto integralmente il ricorso, accertando l’illegittimità del contegno dell’amministrazione, ma aveva compensato integralmente le spese di lite.

La parte vittoriosa ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e chiedendo la condanna dell’amministrazione al rimborso di quanto sostenuto in primo grado, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma parzialmente la sentenza impugnata. Il Collegio muove dalla premessa che il giudice, nel definire la controversia, è tenuto a regolare le spese secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014, richiamando la propria consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025) e il principio secondo cui la decisione sulle spese incide sui rapporti tra le parti processuali e non su quello tra avvocato e cliente (Cass. civ., sez. II, n. 17613/2024).

La Corte rileva che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, la liquidazione deve valorizzare le peculiarità del caso concreto, avuto riguardo alle caratteristiche e al pregio dell’attività prestata, alla difficoltà e al valore dell’affare, ai risultati conseguiti e alla complessità delle questioni trattate. L’abrogazione delle tariffe professionali e l’assenza del vincolo di inderogabilità dei minimi comportano che i parametri costituiscano criteri di orientamento, individuando la misura economica standard della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti.

La necessità di assumere a base i parametri del D.M. non impedisce di valorizzare la particolarità del caso ai fini della compensazione, integrale o parziale. La Corte ribadisce però che la condanna del soccombente non ha portata assoluta e inderogabile, essendo derogabile solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cons. St., sez. VI, n. 3345/2021). Le ragioni addotte dal primo giudice — difficoltà organizzative connesse all’elevatissimo numero di controversie e diffusione del contenzioso — attengono a problematiche interne dell’amministrazione e non giustificano la compensazione.

Quanto alla quantificazione, la Corte ritiene eccessiva la somma richiesta di € 3.613,00, non proporzionata all’importanza dell’opera, essendo il ricorso privo di particolare complessità e connotato da elevata serialità, comune ad altri ricorsi di ottemperanza proposti dallo stesso difensore per le medesime questioni e di pronta risoluzione (Cons. St., sez. VII, n. 5201/2025). Liquida pertanto le spese del primo grado in € 1.000,00 e quelle del grado di appello in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e condanna l’amministrazione al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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